Fisco e contabilità

La modifica dell'atto rende «esecutivi» i nuovi accertamenti

di Giuseppe Debenedetto

Si riducono i tempi per la riscossione coattiva delle entrate locali, con modalità di recupero potenziate e al tempo stesso meno costose. Sono i principali effetti dovuti all'introduzione dell'accertamento esecutivo previsto dalla legge di bilancio 2020, che attribuisce ai Comuni una maggiore efficacia nell'azione di controllo e di recupero dei tributi non pagati. Ma per sfruttare questa opportunità gli enti locali dovranno modificare il contenuto degli avvisi di accertamento.

Si tratta di uno strumento già utilizzato per l'accertamento dei tributi erariali e da quest'anno esteso alle entrate locali. Il cambiamento rispetto al passato è radicale perché, dopo aver notificato l'avviso di accertamento, non sarà più necessaria la notifica della cartella di pagamento (se il servizio è affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell'ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall'ente o da società private concessionarie).

Questo vuol dire accorciare i tempi della riscossione coattiva di almeno tre anni perché con l'accertamento esecutivo scompaiono i termini decadenziali previsti per la notifica del titolo esecutivo (comma 163 della legge 296/06). Resta invece il termine decadenziale di cinque anni per la notifica dell'accertamento (comma 161 della legge 296/06).

Dopo l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo si apre quindi il periodo di prescrizione quinquennale (in base all'orientamento più diffuso) che dovrebbe decorrere dal termine previsto per il pagamento. La prescrizione può essere comunque interrotta (e il termine inizia a decorrere nuovamente) con la notifica dell'intimazione ad adempiere.

Le nuove regole si applicano a tutti gli atti emessi dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ad annualità pregresse. Per gli avvisi di accertamento già emessi entro il 2019 sarà comunque possibile attivare la riscossione coattiva utilizzando gli strumenti del ruolo o dell'ingiunzione fiscale (in questo caso applicando le disposizioni contenute nel Titolo II del Dpr 602/73, ad eccezione dell'articolo 48-bis). Si apre così una fase a doppio binario destinata a durare per qualche anno, fino a quando l'accertamento esecutivo non entrerà a pieno regime.

Ad esempio, se nel 2019 il Comune ha effettuato l'attività di accertamento dell'Imu 2014 e 2015, per queste annualità dovrà proseguire la riscossione coattiva con gli strumenti tradizionali (ruolo o ingiunzione fiscale, a seconda dei casi). L'accertamento dell'Imu 2016 e delle annualità successive dovrà invece seguire le nuove regole dell'accertamento esecutivo, che diviene «uno e trino», nel senso che condensa tre diverse funzioni e tre diverse nature: 1) di atto impositivo: 2) di titolo esecutivo; 3) di precetto.

Occorre quindi integrare il contenuto degli avvisi di accertamento tradizionali inserendo la formula esecutiva e precettiva.

Cambia anche la tempistica della procedura esecutiva, che può essere attivata dopo 180 giorni, se la riscossione coattiva è affidata a soggetto esterno, oppure dopo 120 giorni se la riscossione è effettuata direttamente dal Comune.

Nel complesso si riducono comunque i tempi e i costi della riscossione coattiva, in quanto si elimina un passaggio (ruolo o ingiunzione fiscale) e si possono ora addebitare al contribuente moroso gli oneri della riscossione, pari al 3% ovvero al 6% (a seconda che si paghi entro o oltre 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo), con un tetto massimo rispettivamente di 300 o 600 euro.

La formula esecutiva

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