Fisco e contabilità

Al giudice amministrativo la verifica sulla scelta del revisore chiamato a certificare le spese dell'ente locale

di Vincenzo Giannotti

La procedura selettiva indetta da un ente locale per la scelta di un revisore dei conti, deputato alla certificazione delle spese sostenute a valere sui fondi di finanziamento ricevuti, non rientra nella casistica del conferimento di incarichi professionali (articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001). Questi ultimi sono, infatti, finalizzati allo svolgimento di identiche mansioni rispetto a quelle svolte dai dipendenti e conferibili solo previo accertamento dell'impossibilità di reperire risorse interne, mentre al revisore l'ente chiede un giudizio di indipendenza nella certificazione, attività questa che non può che essere esercitata da un soggetto esterno all'ente. Spetta, allora, al giudice amministrativo la verifica del corretto esercizio del potere esercitato dall'ente nel conferimento dell'incarico al revisore. Sono queste le conclusioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (sentenza n. 79/2020) che ha riformato la sentenza del giudice amministrativo di primo grado che aveva, invece, declinato la propria giurisdizione.

La vicenda
Un ente locale ha indetto una procedura di selezione per la scelta di un revisore dei conti per la certificazione delle spese sostenute in specifichi progetti finanziati (Sprar). La procedura è consistita nell'emanazione di un avviso nel quale sono stati fissati i criteri e le modalità di selezione, la nomina di una commissione per la valutazione dei candidati e la formazione della graduatoria con successiva scelta dell'incarico di revisore al candidato meglio classificato. Il candidato inserito nella graduatoria ma non scelto dall'ente, ha proposto ricorso davanti al Tar che ha negato la propria giurisdizione. A supporto di questa scelta, il collegio amministrativo ha precisato che, nel caso di specie, si verterebbe in un conferimento di incarico professionale a termine, trattandosi di una prestazione d'opera intellettuale che, seppure resa a favore di un ente pubblico, sarebbe svolta dal libero professionista con piena autonomia organizzativa. In questo caso, pertanto, il partecipante alla selezione, a fronte dell'eventuale assenza o illegittimità del procedimento selettivo, potrebbe invocare tutela delle proprie situazioni soggettive dinanzi al giudice ordinario, restando la pubblica amministrazione soggetta ai soli principi di imparzialità e buon andamento (articolo 97 della Costituzione).
Il ricorrente ha proposto appello evidenziando che l'incarico di revisore contabile ha natura di munus publicum, con la conseguenza che il rapporto va configurato come servizio onorario a fronte del quale sarebbe di interesse legittimo la posizione soggettiva di chi contesta gli atti amministrativi inerenti il conferimento dell'incarico, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo sulla base del criterio generale di riparto.

La riforma della sentenza
Il giudice amministrativo d'appello ha evidenziato in via preliminare che nella scelta del revisore dei conti non vi è alcuna similitudine con il conferimento di incarico professionale previsto dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, essendo quest'ultimo finalizzato a sopperire alle esigenze di carenza certificata di personale interno, ossia nell'ambito esclusivo di funzioni intestate all'ente locale privo delle professionalità necessarie. Infatti, nel caso di specie l'incarico non avrebbe potuto che essere assegnato a soggetto esterno all'Amministrazione stante la necessaria indipendenza e terzietà dell'attività che il revisore è chiamato a svolgere. A suffragare la competenza del giudice amministrativo è, d'altra parte, la stessa procedura di selezione utilizzata dall'ente locale che ha assicurato da un lato, il principio di buon andamento e, dall'altro lato, il principio di uguaglianza e non discriminazione, che impone di utilizzare procedure pubblicizzate e trasparenti allorquando si offre un vantaggio economico (articolo 12 della legge 241/1990). Nel caso di specie, inoltre, il revisore esercita, al pari del collegio dei revisori (articolo 234 e seguenti del Tuel), una funzione pubblica deputata ad assicurare la necessaria indipendenza. La causa è stata, quindi, rimessa al giudice amministrativo di primo grado per la decisione.

La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 79/2020

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