Fisco e contabilità

Niente Iva sui contributi pubblici alle associazioni di volontariato

di Federico Gavioli

Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le somme corrisposte dalla pubblica amministrazione a organizzazioni di volontariato; l'agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 58/2020, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti.

Il quesito
Un ministero ha chiesto all'agenzia delle Entrate quale fosse la disciplina fiscale da applicare ai fini Iva sulle somme corrisposte a un'associazione di volontariato, che si occupa del mantenimento di animali confiscati come previsto dalla normativa nazionale e regionale.
L'attività è resa dall'associazione nell'interesse della pubblica amministrazione che, a seguito della stipula di una convenzione, ha stabilito un importo a copertura delle spese effettivamente sostenute e tariffate annualmente.
Il ministero ha fatto presente, nell'istanza, che l'associazione risulta essere regolarmente iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione.

La risposta delle Entrate
L'agenzia delle Entrate ha evidenzito che l'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 266/1991 prevede, tra l'altro, che «le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto». Questa disposizione è stata abrogata dall'articolo 102, comma 1, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore, (Cts)) con effetto «a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (….) e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore» (articolo 104, comma 2, del Cts).
Di conseguenza, osservano i tecnici delle Entrate, a tutt'oggi l'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 266/1991 può considerarsi pienamente vigente; questa disposizione si applica alle sole organizzazioni di volontariato che possono qualificarsi come tali ai sensi della disciplina contenuta nella medesima legge 266/1991.
A questi fini, rileva, in particolare, quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge 266/1991. In particolare, l'articolo 3, fornisce la definizione di organizzazione di volontariato, e individua le caratteristiche che la stessa deve possedere per ricevere questa qualificazione, stabilendo, al riguardo, che «è considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2 che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti».
L'articolo 6, della legge 266/1991, che resterà in vigore fino alla data di operatività del registro unico nazionale del terzo settore (articolo 104, ultimo comma, del Cts), stabilisce, inoltre, che:
• «le Regioni e le Province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato»;
• l'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali;
• hanno diritto a essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
In conclusione l'agenzia delle Entrate ritiene che affinché un'organizzazione di volontariato possa beneficiare dell'agevolazione fiscale, ai fini dell'Iva, prevista dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 266/1991, come nel caso dei contributi erogati dalla Pa, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
• iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni di volontariato, dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 266/1991;
• le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

La risposta dell'agenzia delle Entrate n. 58/2020

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