Fisco e contabilità

Fcde e Fal, la mancanza di strategia degli interventi nell'ambito della finanza locale

di Paolo Tarantino (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Tutti i revisori di enti locali si sono trovati nell'ambito della loro attività a riscontrare, suggerire, non solo il rispetto delle regole contabili ma a caldeggiare quello del ciclo applicativo della contabilità finanziaria. Il suo rispetto e applicazione costituisce un vero e proprio valore aggiunto per gli enti che lo applicano. La pianificazione, la programmazione, la gestione e rendicontazione effettuate nei modi e tempi dovuti conducono all'ottimizzazione delle risorse e dei risultati degli enti.

Orbene se questa asserzione risponde a verità, come devono essere interpretate le ultime pronunce giurisdizionali nonché i rimedi che si stanno elaborando?

Lungi dal voler discutere sulla bontà ed esattezza del dispositivo n. 4/2020 emesso dalla Corte Costituzionale, mi chiedo se ci fosse qualche attore professionale che non si fosse reso conto che utilizzare il fondo anticipazione di liquidità (Fal) per coprire il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) comportasse la lesione del principio costituzionale del pareggio ma soprattutto costituisse una rappresentazione infedele dell'avanzo con un illegittimo aumento della spesa.

Tutti gli attori ne erano consapevoli ma il legislatore ob torto collo aveva dovuto adottare questa norma al fine di neutralizzare gli effetti dell'introduzione dell'Fcde. L'obbligatorio accantonamento dell'Fcde insieme a quello del Fal, erogato dallo Stato al fine di fronteggiare il mancato rispetto dei pagamenti metteva gli enti nell'impossibilità di realizzare un avanzo o un disavanzo gestibile.

Per cui è stata prevista la possibilità di utilizzare l'accantonamento obbligatorio del Fal per coprire anche l'Fcde neutralizzandone gli effetti.
Questa elasticità è stata ampiamente utilizzata dagli amministratori nonostante fossero evidenti le criticità e lungimiranti revisori e responsabili dei servizi finanziari ne evidenziassero la poca prudenza nonché illegittimità. Concetto a distanza di tre anni ribadito dalla Corte Costituzionale.

Non contenti della batosta subita i regolatori propongono oggi, con le novità in via di definizione nel decreto mille proroghe, di neutralizzarne ulteriormente gli effetti non attraverso un intervento strutturale ma con una copertura diluita che rappresenta un ulteriore disattendimento non solo della norma costituzionale evidenziata ma anche del principio proclamato e ribadito che i debiti non devono essere traslati sulle future generazioni.

Ancora una volta non viene sancita la punizione per coloro i quali non hanno gestito bene ma si adotta un'ancora di salvataggio che non fa altro che favorire coloro i quali agiscono sempre a limite o anche oltre il limite, fiduciosi dell'intervento salvifico del legislatore. Intervento che puntualmente arriva mortificando gli amministratori e operatori lungimiranti che attraverso l'applicazione precisa e puntuale delle norme cercano di garantire la migliore gestione degli enti possibile.
Si proclama una gestione pianificata e programmata ma si prosegue attraverso norme tampone e non coordinate.

(*) Ancrel Campania

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©