Fisco e contabilità

Spese di rappresentanza, le semplificazioni dimenticano le Province

di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Come già osservato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 febbraio, l'articolo 57 comma 2 del Dl 124/2019 ha eliminato tutta una serie di vincoli di spesa lasciando, senza eliminarli, alcuni importanti adempimenti.
In particolare, entrano in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni:
• abrogazione dei limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20 percento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 7 del Dl 78/2010);
• abrogazione dei limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20 percento della spesa dell'anno 2009 (articolo 6, comma 8 del Dl 78/2010);
• abrogazione del divieto di effettuare sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9 del Dl 78/2010);
• abrogazione dei limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50 percento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 12 del Dl 78/2010);
• abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50 percento rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate a altre amministrazioni (articolo 27, comma 1 del Dl 112/2008);
• abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (articolo 12, comma 1 ter del Dl 98/2011);
• abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (articolo 5, comma 2 del Dl 95/2012);
• abrogazione, per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti, dell'obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge 67/1987);
• abrogazione dell'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (articolo 2, comma 594, della legge 244/2007);
• abrogazione dei vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (articolo 24 del Dl 66/2014).
Va sottolineato che non è venuto meno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (articolo 1, comma 173, legge 266/2005) con relativa valutazione dell'organo di revisione il cui unico limite di spesa complessivo è ora quello indicato dal programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 55, della legge 244/2007, convertito con legge 133/08 inserito nel Dup.
Analogamente, di rilievo per i revisori degli enti locali, va osservato che non è venuto meno l'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza. Anche in sede di rendiconto 2019, infatti, dovranno essere valorizzate nell'apposito prospetto allegato al rendiconto (articolo 16, comma 26, Dl 138/2011) sottoscritto, tra gli altri, anche dall'organo di revisione.
Il prospetto deve poi essere trasmesso, entro dieci giorni dall'approvazione dello stesso rendiconto, alla Corte dei conti e pubblicato sul sito dell'ente.
Per le spese di rappresentanza, tuttavia, la novella normativa si è dimenticata di un passaggio fondamentale per le Province. Il citato articolo 57 comma 2 prevede la disapplicazione delle limitazioni alle spese di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2010, e in particolare di quelle del comma 8 che stabiliva:
«A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.»
Invero, per le Province a decorrere dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto il totale divieto di effettuare queste tipologie di spesa.
Infatti, l'articolo 1, comma 420, lettera b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), nel testo a oggi vigente, prevede un espresso divieto non abrogato dalla successiva legge 205/2017 (articolo 1, comma 846) che è intervenuta solo sulle lettere da c) a g) del comma stesso, abrogandole. In particolare, il comma 420, tutt'ora in vigore, prevede che:
«A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto:
a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza».
In definitiva, anche se oggi, per la generalità degli enti locali non si applicano più le norme sulle limitazioni alle spese, tra cui quelle di rappresentanza, (comma 8, vigente ma che «cessa di essere applicato»), per le Province permane il divieto assoluto di effettuare queste spese sancito da una norma specifica tuttora vigente.

(*) Presidente Ancrel

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