Fisco e contabilità

Coronavirus/4 - Rinviata anche l'approvazione del Dup 2021-23

di Marco Allegretti e Marco Terzi

Le drammatiche vicende di queste settimane dovute all'emergenza Coronavirus impattano in maniera dirompente anche sugli strumenti di programmazione degli enti locali per il triennio 2021-2023. A essere rinviati dall'articolo 107 del decreto Cura Italia, infatti, non sono solo i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e del rendiconto dell'esercizio 2019 (anche se a scadenze ben lontane da quelle sperate dalle ragionerie degli enti), ma anche quelli per la presentazione al consiglio del Documento unico di programmazione 2021-2023 da parte delle giunte, oltre ad altri molteplici termini di interesse per le amministrazioni locali.

Il nuovo termine
A intervenire sulla scadenza del Dup è, come detto, l'articolo 107 del decreto legge n. 18/2020 che si occupa del differimento di alcuni termini a carattere amministrativo-contabile per gli enti locali. Il comma 6 dell'articolo stabilisce infatti che il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, previsto dall'articolo 170, comma 1, del Tuel sia differito al 30 settembre 2020. Le giunte comunali avranno pertanto due mesi in più per predisporre quello che rappresenta il punto di partenza dell'intera attività di programmazione per il prossimo triennio e da cui discenderà il bilancio di previsione 2021-2023. Entro il medesimo termine, prosegue l'articolo 170, comma 1, del Tuel, la relativa deliberazione dovrà essere presentata al consiglio dell'ente per le conseguenti deliberazioni. La proroga della scadenza appare quanto mai opportuna, considerato il differimento a fine maggio per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e del rendiconto dell'esercizio 2019, disposti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 1, lettera b) del medesimo articolo 107 del decreto Cura Italia. Resta invece – almeno al momento – confermato il termine di legge del 15 novembre di ciascun anno, entro il quale, sempre a norma dell'art. 170, comma 1 del Tuel, la giunta presenta al consiglio dell'ente la nota di aggiornamento del Dup unitamente allo schema di bilancio di previsione finanziario per il triennio di riferimento. Strana la scelta di lasciare invece invariato (sempre salvo modifiche in fase di conversione) il termine del 31 luglio prossimo per l'adozione della deliberazione consiliare con la quale (articolo 193 del Tuel) si è chiamati a verificare il permanere degli equilibri di bilancio: le due date – da sempre coincidenti post riforma – permettono infatti la perfetta gestione del principio generale di coerenza solo se allineate.

Resta la natura ordinatoria
Il nuovo termine previsto solo per quest'anno mantiene comunque il suo carattere ordinatorio e non perentorio. A ricordarlo è la Faq di Arconet n. 10/2015. In quell'occasione, infatti, la Commissione precisava che seppur l'approvazione del Dup costituisca un adempimento obbligatorio, non è prevista alcuna sanzione a carico degli enti ritardatari. L'approvazione della successiva nota di aggiornamento al Dup entro il termine invariato del 15 novembre 2020, mantiene invece il suo carattere di eventualità: la sua presentazione non è necessaria se il Dup è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del consiglio e, contestualmente, non sono intervenuti eventi successivi tali da rendere necessario il suo l'aggiornamento.

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