Fisco e contabilità

Coronavirus/2 - Tutte le nuove date nel calendario degli enti locali

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Pioggia di rinvii e di sospensione dei termini quella che il decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 nella stessa data) dispone per gli enti locali, con l'intento di alleggerire gli adempimenti sia a carico degli uffici, sia a carico dei cittadini. La fretta con cui il provvedimento è stato confezionato lascia aperti dubbi che andranno chiariti in sede di conversione in legge. Proviamo comunque a delineare una mappa dei principali riinvii che interessano Regioni, Province e Comuni.

Versamenti nei confronti della Pa (articolo 60): è prevista una proroga generalizzata dal 16 marzo al 20 marzo dei termini per i versamenti verso la Pa, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'Ago.

Versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi (articolo 61, comma 2): con una modifica all'articolo 8 del Dl 9/2020 viene estesa la sospensione del versamento delle ritenute e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile anche ad altri settori, tra cui teatri, fiere, musei, biblioteche, archivi, orti botanici, asili nido e servizi educativi, corsi di formazione, assistenza sociale non residenziale eccetera. La proroga, secondo la nota Ifel del 18 marzo 2020, potrebbe interessare gli enti locali limitatamente al personale impiegato in questa attività.

Rinvio adempimenti fiscali (articolo 62): gli adempimenti fiscali scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio (diversi dai versamenti delle ritenute di acconto e delle ritenute alla fonte e trattenute addizionali Irpef) sono effettuati entro il 30 giugno 2020. Resta conferma la scadenza al 31 marzo degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le certificazioni unificate, già oggetto di proroga a opera del Dl 9/2020.

Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67): sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio i termini per attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso nonché i termini per le risposte alle istanze di interpello. Resta il dubbio se in tale rinvio siano inclusi anche i versamenti che i contribuenti sono chiamati ad effettuare in ordine ai tributi locali (pubblicità e Tari).

Riscossione coattiva (articolo 68, commi 1-2): sospesi dall'8 marzo al 31 maggio i termini dei versamenti delle cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali ed accertamenti esecutivi. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (articolo 68, comma 3): viene differito al 31 maggio 2020 il versamento della rata scadente al 28 febbraio 2020 relativa alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, ivi incluse quelle interessate dalla riapertura dei termini del Dl 34/2019.

Comunicazioni quote inesigibili concessionari (articolo 68, comma 4): le comunicazioni relative alle quote affidate ai concessionari della riscossione nel 2018, 2019 e 2020 dovranno essere presentate rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

Termini per gli atti in materia di giustizia civile, penale, tributaria (articolo 83, comma 1): sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile le udienze e tutti i termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali nonché il termine per la presentazione del ricorso in primo grado alle commissioni tributarie, anche a seguito di istanza di reclamo-mediazione. Il comma 21 estende le disposizioni anche al contenzioso tributario.

Termini relativi al processo amministrativo (articolo 84): sono sospesi tutti i termini in scadenza tra l'8 marzo e il 15 aprile.

Termini relativi alla giustizia contabile (articolo 85): sono sospesi i termini in corso alla data del 8 marzo e in scadenza fino al 30 giugno 2020, compresi i termini di prescrizione, le istruttorie pre-processuali e le attività istruttorie. Tali termini torneranno a decorrere dal 1° luglio 2020.

Procedure concorsuali (articolo 87, comma 6): sono sospese per 60 giorni (fino al 17 maggio) le procedure concorsuali, salvo quelle che si svolgono per soli titoli o in modalità telematica. Possono essere concluse le procedure in cui sia già terminata la valutazione dei candidati e quelle per il conferimento di incarichi dirigenziali, che si instaurano e svolgono in modalità telematica e le progressioni di carriera.

Procedimenti amministrativi (articolo 103, comma 1): tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi (a istanza di parte o su iniziativa d'ufficio) pendenti al 23 febbraio o instaurati dopo tale data, sono sospesi fino al 15 aprile. Sono esclusi dalla sospensione i pagamenti di stipendi, fatture indennità o altre prestazioni comune denominate (comma 5).

Procedimenti disciplinari personale Pa (articolo 103, comma 5): rientrano nella sospensione anche i procedimenti disciplinari verso il personale delle pubbliche amministrazioni pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.

Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (articolo 103, comma 2): se scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, conservano validità fino al 15 giugno 2020.

Provvedimenti di rilascio immobili (articolo 103, comma 6): l'esecuzione dei provvedimenti è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Carte di identità e documenti di riconoscimento (articolo 104): tutti i documenti scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo sono prorogati al 31 agosto 2020. La proroga non vale ai fini dell'espatrio.

Rendiconto 2019 (articolo 107, comma 1): il termine di approvazione del rendiconto 2019 di regioni, enti locali e loro organismi strumentali viene spostato al 31 maggio. Prorogato anche il termine per approvare il bilancio di esercizio da parte degli enti e organismi pubblici diversi dalle società che applicano il Dlgs 91/2011.

Bilanci di previsione degli enti locali (articolo 107, comma 2): viene differito il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali dal 30 aprile al 31 maggio 2020. Stessa proroga anche per gli altri enti soggetti alla contabilità armonizzata.

Tariffe e Pef Tari (articolo 107, comma 4-5): viene spostato al 30 giugno il termine per approvare le tariffe della Tari tributo o corrispettivo (e conseguentemente anche del Pef) già fissato al 30 aprile 2020. In alternativa i Comuni potranno confermare per l'anno 2020 le tariffe già applicate per il 2019, approvando il Pef entro il 31 dicembre 2020. In tal caso il conguaglio (eventuale) tra tariffe e costi potrà essere ripartito su tre annualità a partire dal 2021.

Documento unico di programmazione 2021-2023 (articolo 107, comma 6): il termine ordinario per la presentazione del Dup fissato al 31 luglio viene differito al 30 settembre 2020.

Procedure relative al dissesto e predissesto (articolo 107, comma 7): si dispone la proroga al 30 giugno 2020 delle procedure inerenti il dissesto e predissesto di seguito elencate:
• deliberazione dello stato di dissesto (articolo 246, comma 2 ,Tuel); 

• deliberazione di attivazione delle entrate proprie (articolo 251, comma 1, Tuel); • presentazione al Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo259, comma 1, Tuel);
• presentazione di nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 261, comma 4, del Tuel);
• deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 264, comma 1, Tuel);
• delibera del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis, comma 5, Tuel);
• l'esame e la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-quater, commi 1, 2 e 5 ,Tuel).

Approvazione bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 107, comma 8): il termine previsto dall'articolo 264, comma 2 del Tuel viene fissato al 30 settembre 2020

Anticipazione di cassa per enti sciolti per infiltrazioni mafiose (articolo 107, comma 9): viene fissato al 31 dicembre 2020 il termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilita finanziaria degli enti locali sciolti per mafia (articolo 243-quinquies, comma 1, Tuel).

Termini applicabili in caso di commissariamento e scioglimento degli enti locali (articolo 107, comma 10): dal 17 marzo e fino al 31 agosto 2020 sono prorogati i termini previsti dagli articoli 141 e 143 del Tuel:
• da 90 a 180 giorni per la sospensione, da parte del prefetto, dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario prefettizio (articolo 141, comma 7);
• da 45 a 135 giorni il termine entro il quale, dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, il prefetto invia al Ministro dell'Interno la relazione con la quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso (articolo 143, comma 3);
• da 90 a 180 giorni il termine per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa (articolo 143, comma 4);
• da 60 a 150 giorni il termine della sospensione degli organi da parte del prefetto (articolo 143, comma 12).

Questionari Sose di province e città metropolitane (articolo 110): scadranno il 31 agosto 2020 (anziché il 30 aprile) i questionari Sose che Province e Città metropolitane sono tenuti a compilare per i fabbisogni standard.

Sospensione rata mutui enti locali (articolo 111): le rate dei mutui degli enti locali in scadenza nel 2020 saranno sospese ed il relativo rimborso è disposto nell'anno successivo a quello di conclusione del piano di ammortamento. Sono interessati dalla sospensione solo i mutui Mef.

Comunicazioni sui rifiuti (articolo 113): sono prorogati dal 30 aprile al 30 giugno 2020, tra gli altri, i seguenti termini in materia di rifiuti:
• presentazione del Mud
• versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Le scadenze in una tabella

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