Fisco e contabilità

Cessione di credito futuro nel limite dell'equilibrio finanziario complessivo

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 6/2020/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti ha evaso, con pronuncia di inammissibilità, una richiesta di parere in merito all’utilizzabilità, per spesa per investimenti e non per spesa corrente, delle royalties derivanti dall’estrazione di idrocarburi.

Il quesito
Preliminarmente, per evadere la richiesta di parere, la Sezione regionale ha ribadito come la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sia prevista dall’articolo 7, comma 8, Legge 131/2003 e soggiaccia ai limiti, soggettivi ed oggettivi, al fine di perimetrare l’ambito delle possibili richieste di parere, evitando che la funzione consultiva si risolva in una consulenza generale agli enti locali. La prassi applicativa ha, inoltre, raffinato il perimetro entro il quale può esercitarsi il potere consultivo intestato alle Sezioni regionali di controllo, ritenendosi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.
L’ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali contabili, ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti e/o attività connessi alla questione oggetto di richiesta di parere, non potendosi avallare pareri successivi simili alla ratifica dell’operato che una volta compiuto, anche a livello di magistratura contabile, non è più analizzabile su base consultiva, ma, casomai, a livello di controllo giurisdizionale. Non è, quindi, ammissibile l’esercizio ex post della funzione consultiva.

Le considerazioni della Corte
La Sezione ha ritenuto che l’oggetto della richiesta fosse costituito da una vicenda gestoria particolare, tale da non consentire l’esclusione del rischio di contaminazioni fra attività consultiva e di gestione: la “valutazione” richiesta, infatti, si risolveva in una richiesta di avallo della Sezione ad una operazione di versamento di somme di danaro in acconto, a valersi su pagamenti futuri dei diritti di estrazione, operazione al più rientrante nella regolamentazione economica del sinallagma contrattuale fra le parti. In altri termini, la Corte, pronunciandosi in merito, avrebbe fornito la propria valutazione su una specifica attività gestoria, così violando la necessità che la richiesta di parere abbia riguardo a quesiti interpretativi di carattere generale, che non comportino un’ingerenza della stessa in singole e specifiche attività gestionali e vicende amministrative in itinere, né valutazione di concreti comportamenti da tenere da parte dell’ente richiedente in un rapporto contrattuale con un soggetto privato contraente.
Ponendosi in linea di continuità causale con la richiesta che ha originato il precedente parere n. 40/2016 della medesima Sezione, ossia pronunciandosi sulla possibilità per un ente locale di ricorso a “cessioni di credito” futuro, qualunque operazione finanziaria, anche qualora nasca da un atto o fatto economicamente rilevante come nel caso di specie, ossia di una convenzione a seguito di una concessione allo sfruttamento del sottosuolo terrestre o marino, può senz’altro costituire una legittima entrata per le casse comunali, ma la sua utilizzabilità contabile soggiace al limite dell’equilibrio finanziario complessivo, di modo che se lo spazio economico-contabile della cessione del credito futuro non viene utilizzato secondo i canoni dell’armonizzazione contabile, allora si pone come attività non ammissibile.

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