Fisco e contabilità

Coronavirus - Caos di termini sul processo tributario

di Pasquale Mirto

Tra le tante incertezze che dovranno essere risolte con la conversione in legge del Dl 18/2020 c'è anche quella relativa al contenzioso tributario. Ambito questo che vede numeri importanti, basti pensare che al 31 dicembre scorso erano pendenti presso i giudici di merito oltre 335mila cause, e il valore complessivo dei ricorsi introduttivi presentati negli ultimi anni si aggira sui 15 miliardi di euro annui.

Del contenzioso il decreto si occupa in due articoli. Nell'articolo 67 si dispone la sospensione fino al 31 maggio anche dell'attività di contenzioso da parte degli enti impositori. Formulazione infelice, perché letteralmente porterebbe a ritenere che l'ente gode di termini più lunghi rispetto a quelli previsti dall'articolo 83 per i contribuenti. Ovviamente questa lettura non è accettabile, e quindi si deve ritenere che vi sia stato un uso atecnico del termine contezioso.
Il contenzioso tributario è disciplinato dall'articolo 83 le cui disposizioni si applicano tuttavia «in quanto compatibili».

Il comma 2 prevede che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo. Per i termini con conteggio a ritroso, se il termine ultimo ricade nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine deve essere differita per garantire il rispetto dei termini. Infine va precisato che si «intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie» e il termine di 90 giorni previsto quando il ricorso assume la funzione anche di reclamo/mediazione (per importi inferiori a 50mila euro).

La prima considerazione riguarda il periodo di sospensione, che si ritiene vada equiparato a tutti gli effetti al periodo di sospensione feriale, sicché i 38 giorni che vanno dal 9 marzo al 15 aprile vanno sommati ai termini che scadono in quel periodo. Peraltro, la precisazione che se il termine ha inizio durate il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo, e quindi decorre dal 16 aprile, è la medesima prevista dall'articolo 1 della legge 742/1969 per il periodo di sospensione feriale (Cassazione n. 21492/2012).

Questa interpretazione permette anche di risolvere il problema del termine di 90 giorni previsto per gli accertamenti con adesione. Se questo termine scade nel periodo di sospensione, allora occorre aggiungere gli ulteriori 38 giorni, così come previsto anche per la sospensione feriale dall'articolo 7-quater, comma 18, del Dl 193/2016.
D'altro canto, analogamente è previsto per i 90 giorni previsti per il reclamo/mediazione, che sono sospesi ex lege per 38 giorni.

Qualche dubbio può destare la previsione espressa circa la sospensione dei termini per la presentazione del ricorso di primo grado, probabilmente fatta perché fintanto che il ricorso non viene presentato non esiste un procedimento pendente. Da qui l'ovvia conseguenza che tutti i termini relativi ai procedimenti pendenti, come il deposito delle controdeduzioni, delle memorie, delle istanze di conciliazione e degli appelli sono sospesi, esattamente come nel periodo feriale.

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