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Conducente scuolabus, dissesto, partecipate e arredi scolastici: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SPESE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC)
Il possesso dell'abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all'assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della Cqc risponde a un «interesse proprio» del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all'assunzione o al superamento del successivo periodo di prova, con l'effetto che il costo del conseguimento iniziale debba gravare sul lavoratore stesso. Dopo l'assunzione il rapporto di lavoro la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, anno dopo anno, nell'interesse dell'ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l'attività di cui trattasi, devono essere titolari di Cqc, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale. Il rinnovo è funzionale, pertanto, allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente. Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo) devono essere sostenuti dall'amministrazione, non rappresentando un onere aggiuntivo per l'ente locale essendo, quest'ultimo, già obbligato a stanziare in bilancio, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa di finanza pubblica, una quota annuale non inferiore all'1 per cento del monte salari del personale, da destinare al finanziamento delle attività di formazione del personale.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 31/2020

DISSESTO E RAPPORTI ENTE/OSL PER L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all'Osl a seguito della dichiarazione di dissesto non può essere operata la compensazione con riguardo a pagamenti effettuati dall'ente relativamente a residui passivi di propria competenza (in specie, la restituzione dell'anticipazione di tesoreria) in quanto ciò non sarebbe conforme né al principio di separazione delle masse né al chiaro disposto dell'articolo 255, comma 10, del Tuel, come modificato dall'articolo 1, comma 878, lettera b) della legge 205/2017. Quest'ultimo, al dichiarato fine di «assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell'essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica» ha incluso, infatti, tra le fattispecie sottratte alla competenze dell'Osl anche l'amministrazione «delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SICILIA - PARERE N. 39/2020

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE PARTECIPATE
Il Comune non può rideterminare in aumento il compenso attribuibile ai componenti degli organi amministrativi delle società pubbliche nei casi di una significativa evoluzione rispetto alla configurazione della società caratterizzante l'esercizio 2013 e di un'evidente incongruenza degli emolumenti attribuibili in funzione della puntuale applicazione dei citati limiti. Il carattere tassativo del limite è tale da non consentirne il superamento in presenza di situazioni nuove e contingenti come le aumentate competenze della società o la necessità di dare attuazione alle previsioni dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie mediante operazioni di alienazione, aggregazione eccetera.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 29/2020

COSTI DI SMALTIMENTO DEGLI ARREDI SCOLASTICI
Gli arredi scolastici acquistati ai sensi del Dlgs 297/1994 entrano a far parte del patrimonio comunale quali beni mobili di natura indisponibile per la loro destinazione al servizio scolastico pubblico, con la conseguenza che l'ente locale proprietario deve curare anche la fase della loro dismissione, e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 28/2020

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