Fisco e contabilità

Vigilanza e controllo dei revisori sui contributi di solidarietà alimentare ai Comuni

di Francesca Della Torre e Donatello Sciubba (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, con ordinanza della protezione civile n. 658 datata 29 marzo 2020 recante: «Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», il Governo ha stanziato, nei confronti del comparto enti locali, 400 milioni di euro vincolati all'acquisto di buoni spesa alimentari finanche all'acquisto diretto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Con l'articolo 1, comma 3 dell'ordinanza, il governo autorizza l'utilizzo delle risorse attraverso variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario annualità 2020, sulle quali l'organo di revisione dovrà effettuare un'attività di vigilanza e controllo come previsto dall'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 2 del Tuel.
Nella fattispecie, l'organo di revisione esprimerà il proprio parere, sulla delibera di giunta in merito alla variazione di bilancio, non prima di verificare se l'ente si trovi o meno in esercizio provvisorio. Difatti, qualora l'ente si trovi in esercizio provvisorio, il parere risulterà essere funzionale ad accertare l'esistenza dei presupposti che hanno generato l'urgenza della variazione di bilancio, il rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, nonché la rispondenza della variazione all'ordinamento contabile in adeguamento ai «principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, documento n. 2» del Cndcec.
Nel caso in cui invece, il bilancio di previsione 2020/2022 risulti approvato, le maggiori entrate e le spese verranno iscritte con la variazione di bilancio in via d'urgenza disposta dall'articolo 175, comma 4 e 5 e successivamente trasmessi per la ratifica al consiglio comunale.

Laddove invece l'ente si trovi in esercizio provvisorio ma lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 risulti già approvato dalla giunta, il parere dell'organo di revisione è redatto sulla proposta di emendamento al bilancio presentato al consiglio.
Superata questa fase di verifica preliminare, l'attività di monitoraggio e controllo, verterà, attraverso motivate tecniche di campionamento, sull'accertamento delle entrate e sulla correttezza del recepimento in bilancio delle nuove risorse in quanto si configura difatti l'ipotesi in cui lo stanziamento, differisca a seconda del modello gestionale scelto dal comune per l'erogazione dei voucher sociali.

Differenti sono difatti le modalità di registrazione contabile: il contributo statale va iscritto al Titolo II dell'entrata nella tipologia e categoria relativa ai contributi statali (piano finanziario E.2.01.01.01.003), i buoni spesa vanno allocati nel Titolo I della spesa, nel programma 4 o 5 della missione 12 (piano finanziario contributi a famiglie U.1.04.02.05.999). In caso di acquisto di generi alimentari da parte del Comune, l'allocazione contabile farà riferimento alla voce del piano finanziario: derrate alimentari (U.1.03.01.02.011). Le entrate e le correlate spese devono essere tracciate come somme vincolate sia in termini di competenza che di cassa.

L'attività di monitoraggio da parte dell'organo di revisione, riguarderà anche la verifica dei rapporti contabili e fiscali tra ente locale ed esercenti ai quali è stato affidato il servizio di consegna e gestione dei voucher o dei buoni spesa tenendo conto delle possibili soluzioni individuate (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 settembre).
In particolare, l'organo di revisione, verificherà la corretta iscrizione della dicitura «fuori campo Iva» e la presenza in allegato delle copie degli scontrini o della fattura elettronica emessa in regime di split payment altresì constatando l'apposizione del timbro e della firma dell'esercente sul buono spesa oltre alle eventuali ulteriori clausole previste da eventuali contratti di servizio stipulati.

Infine, l'attività di vigilanza dovrà concentrarsi sulla corretta applicazione del Dlgs 50/2016, distinguendo le procedure sotto e sopra soglia. Al riguardo si ricorda che l'Anac, con la deliberazione n. 313/2020, ha precisato che l'erogazione dei buoni spesa legata all'emergenza Coronavirus è esente dall'obbligo di acquisizione del Cig.

(*) Presidente e vicepresidente della sezione Ancrel Abruzzo

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