Fisco e contabilità

Coronavirus - Rinegoziazioni dei mutui Cdp, entro il 3 giugno l'invio dei documenti per il contratto

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di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Prende il via la rinegoziazione 2020 dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. Con l'emanazione della circolare n. 1300/2020 (accompagnata dalle Faq) sono state infatti indicate le regole per la nuova operazione che si inserisce fra gli strumenti a disposizione degli enti locali per alleggerire la pressione sui bilanci generata dalle minori entrate dopo l'emergenza da Covid-19 (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 aprile).

Innanzitutto questa operazione è diversa e aggiuntiva rispetto alla sospensione prevista dal decreto legge «Cura Italia» (articolo 112 del Dl 18/2020) che opera in automatico solo sui mutui Mef e che consiste nella sospensione della rata capitale 2020 e nella sua posticipazione dopo l'ultimo anno di durata del mutuo. I risparmi di spesa derivanti dalla sospensione quota capitale mutui Mef sono utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19.

La rinegoziazione Cdp, invece, prevede il ricalcolo delle rate di rimborso degli anni 2020 e successivi e non agisce in modo automatico ma richiede formale adesione. Per gli anni dal 2020 al 2023, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui (nonchè dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi) possono inoltre essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione (articolo 7, comma 2, Dl 78/2015, come modificato dall'articolo 7, comma 1-quater del Dl 124/2019). Dopo il 2023, l'utilizzo della quota capitale dovrà invece essere destinato agli investimenti.

Va poi evidenziato che, indipendentemente dalla rinegoziazione, la Cdp ha già deliberato il posticipo della rata in scadenza dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per tutti i mutui di Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità montane.

Ai fini della rinegoziazione, la Cdp mette a disposizione di ciascun ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020, l'elenco dei prestiti originari e rende note le condizioni applicate tramite una sezione dedicata nel proprio sito internet , con un applicativo informatico. Le condizioni dovranno essere definite entro il 27 maggio, mentre entro il 3 giugno dovrà essere inviata dall'applicativo la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto di rinegoziazione.

Fra i documenti da inviare non è richiesto il bilancio di previsione ma la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'applicativo), nella quale dovranno essere indicati gli estremi della delibera di consiglio (e dei rispettivi consigli dei Comuni partecipanti all'Unione di Comuni che abbiano prestato garanzia sussidiaria per la concessione dei prestiti originari oggetto di rinegoziazione) che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti.

Possono a oggi aderire solo gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione 2020/22, mentre per gli enti in esercizio provvisorio occorre attendere il decreto legge in corso di emanazione.

Gli enti per l'annualità 2020 del bilancio dovranno corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari (tasso ante rinegoziazione) e, al 31 dicembre 2020, una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati (tasso post rinegoziazione).

I Comuni che hanno poi garantito in forma sussidiaria i prestiti in favore delle Unioni di Comuni dovranno, a titolo di conferma, adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione.
Infine, l'operazione riguarda solo i mutui e lascia fuori i prestiti obbligazionari.

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