Fisco e contabilità

Ici/Imu leggera se nell'immobile c'è un bene storico-artistico

di Andrea Alberto Moramarco

Se un immobile è considerato parzialmente di interesse storico per via della presenza al suo interno di beni di valore storico-artistico, al contribuente spetta pagare la cosiddetta Ici leggera, in quanto la ratio della normativa che prevede l'agevolazione fiscale sta nella valorizzazione dell'interdipendenza funzionale tra i beni vincolati e l'edificio in cui essi si trovano e nella considerazione degli oneri manutentivi che derivano dal vincolo. É quanto si afferma nell'ordinanza n. 9036/2020 della Cassazione.

La vicenda
Al centro della disputa fiscale c'è l'esatta determinazione dell'Ici relativa a un immobile di Siena, che ospitava una farmacia e rientrava nella categoria degli immobili storico-artistici in virtù della presenza al suo interno di un tabernacolo e di arredi immobiliari sottoposti a vincolo storico-artistico. La proprietaria dell'immobile chiedeva il pagamento dell'Ici leggera dovendosi estendere a tutto il fabbricato il vincolo imposto sui beni presenti al suo interno. L'amministrazione non era però dello stesso avviso e anche i giudici tributari, sia in primo che in secondo grado, non hanno condiviso l'assunto della contribuente. In sostanza, gli organi della giustizia tributaria sostenevano che il valore storico-artistico era da riferirsi esclusivamente ai beni individuati nel provvedimento, senza la possibilità di estendersi ad altri beni, salvo una sua «immedesimazione strutturale od una connessione strutturale imprescindibile». In sostanza, gli arredi avrebbero potuto essere rimossi e ciò impediva di estendere a tutto lo stabile i benefici connessi al vincolo.

La decisione
Di tutt'altro parere si è mostrata però la Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dalla proprietaria della farmacia diretto a dimostrare l'inscindibilità tra i beni vincolati e lo stabile. Ricorrendo a diversi esempi il Collegio ha evidenziato il «nesso di collegamento inscindibile tra apposizione del vincolo e pesanti oneri manutentivi che dallo stesso derivano», che giustificano il regime speciale di tassazione anche con riferimento ai diversi tributi rispetto all'Irpef. La ratio della normativa fiscale, infatti, «riposa nella necessità di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti a vincolo e sul presupposto implicito che tali oneri sussistono anche nell'ipotesi in cui la ragione del vincolo riguardi soltanto una porzione dell'immobile». Per la Suprema corte i giudici di merito hanno escluso il riconoscimento dell'agevolazione sull'errato presupposto che il bene vincolato potesse essere trasportato in altro loco, ovvero ipotizzando una scelta «sulla cui praticabilità sarebbe peraltro legittimo nutrire dubbi» dimenticando di valorizzare l'interdipendenza funzionale tra parte vincolata e parte non vincolata dello stabile.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 9036/2020

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