Fisco e contabilità

Dl Anticrisi - Anticipazioni, gli accantonamenti puniscono le gestioni virtuose

di Carlo Giliberti

Le anticipazioni di liquidità (e successivi rifinanziamenti), strumenti di carattere eccezionale per rafforzare la cassa degli enti locali in sofferenza nei pagamenti delle passività accumulate negli esercizi precedenti, rischiano di far emergere disparità in sede di rappresentazione contabile tra i vari enti che ne hanno beneficiato, in particolare in sede di accantonamento in fase di rendiconto.

Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 39-ter del Dl 162/2019, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Ccstituzionale con la sentenza n. 4/2020, relativamente all'articolo 2, comma 6, del Dl 78 del 2015 e all'articolo 1, comma 814 della legge n. 205 del 2017.

La disposizione introdotta dal Dl 162/2019, adottata per venire incontro alla particolare situazione di criticità finanziaria di alcuni grandi Comuni, rischia – qualora non integrata – di creare disparità tra gli enti locali sulle modalità di ripiano del disavanzo che dovesse emergere dall'approvazione del rendiconto 2019, il cui termine è attualmente fissato al 30 giugno 2020.

Infatti gli enti che prima della sentenza n. 4/2020 avevano fatto confluire la quota relativa al Fondo anticipazione di liquidità (Fal) ancora da rimborsare all'interno dell'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel risultato di amministrazione (determinando, di fatto, la rappresentazione di una minore parte accantonata – lettera B – con conseguenti riflessi in termini di un maggior avanzo ovvero di un minor disavanzo di amministrazione esposto nel Rendiconto – lettera E), l'articolo 39-ter, comma 1, prevede, in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'accantonamento, all'interno del Fal delle somme ricevute a questo titolo negli scorsi anni ma non ancora rimborsate al 31 dicembre 2019, consentendo tuttavia al comma 2, un ripiano graduale del maggior disavanzo che dovesse emergere rispetto all'esercizio precedente.

In particolare, viene previsto per questi ali enti l'obbligo di effettuare il ripiano secondo quote annuali, a partire dal 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento secondo le modalità previste dal principio contabile 4/2.

Gli enti che possono avvalersi di questa gradualità nel ripiano del disavanzo, a seguito dell'esposizione dell'accantonamento a titolo di Fal in sede di determinazione del risultato di amministrazione, sono solo quelli che avevano fatto confluire l'accantonamento Fal all'interno del Fondo crediti dubbia esigibilità in sede di rendiconto, in virtù della norma dichiarata successivamente incostituzionale (articolo 2, comma 6, del Dl 78/2015).

Analoga disposizione è prevista per le nuove anticipazioni di liquidità con rimborso trentennale previste dal Dl Anticrisi.

Al contrario, per gli enti che avevano beneficiato dell'anticipazione del Dl 35/2013, e che fino al rendiconto 2018 si sono comportati in maniera "virtuosa", prevedendo due accantonamenti (correttamente calcolati) all'interno del risultato di amministrazione, uno a titolo di Fcde e un altro a titolo di Fal, non viene prevista analoga gradualità nel ripiano di quella parte del disavanzo derivante dal Fal. Ciò contribuisce anche a rendere non immediatamente confrontabili i risultati di amministrazione esposti nei rendiconti dei diversi enti, oltre a non garantire la trasparenza dei dati contabili.
In quest'ottica, sarebbe utile un intervento legislativo per garantire uniformità per tutti gli enti nelle modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo.

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