Fisco e contabilità

Dl Anticrisi - Sulla rinegoziazione dei mutui il nodo degli interessi

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

La sospensione dei mutui con istituti privati potrebbe non liberare risorse pari alla quota capitale. Occorre infatti tener conto degli eventuali maggiori interessi rispetto all'originario piano di ammortamento, per effetto del mancato rimborso del capitale.

In questi giorni "caldi" sul fronte delle operazioni di rinegoziazione/sospensione dei mutui concesse per liberare risorse per affrontare l'emergenza da Covid-19, gli enti si trovano a gestire gli impatti operativi di queste scelte sugli stanziamenti di bilancio.

Con specifico riferimento alla sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020, effettuata aderendo all'Accordo Abi-Anci-Upi del 6 aprile, il nuovo decreto Anticrisi stabilisce diverse deroghe.

Gli enti potranno aderire all'operazione con la semplice delibera di giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle variazioni al bilancio di previsione. Potranno approvare l'operazione, con la medesima modalità, anche gli enti in esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizione in sede di approvazione del bilancio.

Relativamente all'accordo, la nuova norma stabilisce che la sospensione dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del piano di ammortamento, «può avvenire anche in deroga all'articolo 204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448», fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Occorre rilevare che la sospensione dei mutui con gli istituti privati, a differenza dell'analoga operazione prevista per i Mutui Mef, non è accompagnata dalla copertura degli oneri. Il comma 4 dell'articolo 112 del Dl 18/2020 quantifica infatti in 276,5 milioni euro per l'anno 2020 gli oneri derivanti dalla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui erogati agli enti locali da Cassa depositi e prestiti, con finanziamento a carico dello Stato.

Gli enti si interrogano sugli effetti finanziari della rimodulazione delle rate da rimborsare, disciplinata dal punto 6 dell'articolo 4 dell'accordo sottoscritto tra Abi, Anci e Upi, ove è previsto che «il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di sospensione è quello originariamente previsto dal contratto».

Nello specifico, per l'annualità 2020, mentre la quota capitale risulta totalmente azzerata, la quota interessi, da corrispondersi alla scadenza delle rate originariamente previste, dovrà essere ricalcolata rispetto al piano di ammortamento originario. Il loro importo sarà uguale per entrambe le rate, essendo calcolati al medesimo tasso (eccetto nel caso di mutui a tasso variabile), per la stessa durata (6 mesi) e sul medesimo capitale residuo (al 1° gennaio 2020).

Il costo dell'operazione di sospensione a carico dell'ente è dunque costituito dai "maggiori" interessi da corrispondere nel 2020, rispetto al piano di ammortamento originario; a decorrere dal 2021 infatti l'ammortamento dovrebbe ripartire con le stesse rate già previste nel piano originario, slittate in avanti di un'annualità.

Si evidenzia infine che secondo il Dl Anticrisi queste sospensioni non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

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