Fisco e contabilità

Dl Anticrisi - Impianti sportivi, «sì» alla revisione delle concessioni in scadenza entro il 31 luglio 2023

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche proprietaria di impianti sportivi affidati in gestione a terzi devono ridurre i canoni e rivedere le condizioni contrattuali, per consentire il recupero del periodo di sospensione determinato dall'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.

Il decreto anticrisi estende la portata temporale della norma sulla riduzione dei canoni contenuta nell'articolo 95 del Dl 18/2020 e definisce un percorso per la revisione delle concessioni, che può condurre anche a una loro proroga, al fine di recuperare il periodo di sospensione.

Sulla base della nuova norma, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori per l'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, affitatti o affidati in concessione a associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sono sospesi a partire dal 17 marzo sino al 30 giugno 2020. Il pagamento dei canoni potrà avvenire entro la fine di luglio in un'unica soluzione o entro i successivi quattro mesi, con una rateizzazione.

Il pacchetto di disposizioni contenuto nel Dl Anticrisi presenta anche un'importante novità, connessa alla sospensione delle attività sportive determinata dai Dpcm attuativi della normativa emergenziale, stabilendo che in tale periodo le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, nel caso in cui il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023.

La revisione deve essere attuata mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La disposizione configura gli effetti della sospensione definita in base all'articolo 107 del codice dei contratti pubblici (che "congela" i rapporti contrattuali e allunga la durata degli stessi per un periodo esattamente corrispondente a quello del blocco delle prestazioni), rapportandola al particolare modello organizzativo della concessione. Proprio la natura di contratto di partenariato pubblico-privato comporta l'obbligo di rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con conseguente revisione del Pef.

Rispetto a questo quadro operativo, la disposizione stabilisce che la revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

Qualora l'amministrazione e il concessionario non riescano a raggiungere un accordo, ciascuno dei due può recedere dal contratto, ma in tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Le norme del Dl Anticrisi contengono anche previsioni specifiche per gli impianti sportivi affittati mediante contratto di locazione, per i quali la sospensione è individuata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto stesso.

In ragione di questo squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, a una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Il pacchetto normativo non contempla invece i rapporti tra amministrazioni e soggetti gestori che abbiano natura di apaplto, per i quali vengono pertanto a risultare pienamente applicabili i moduli operativi derivanti dall'art. 107 del Dlgs 50/2016.

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