Fisco e contabilità

Indennità dei sindaci, incarichi e relazione dei revisori: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DEI SINDACI DI COMUNI INFERIORI AI 3.000 ABITANTI
L’incremento dell’indennità per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 3mila abitanti non opera per legge, ma postula l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa un tetto massimo «nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti», induce a ritenere indispensabile una previa delibera del Comune di individuazione dell’entità dell’aumento da accordare e delle risorse all’uopo necessarie. In proposito, inoltre, non assume rilievo il principio di invarianza sancito dalla legge 56/2014 in quanto il provvedimento reca uno specifico meccanismo di adeguamento dell’indennità sindacale dei Comuni con popolazione fino a 3mila abitanti per la cui implementazione si prevede, come accennato, apposito contributo statale a titolo di concorso dei maggiori oneri a carico dei bilanci dei singoli Comuni. Infine, la norma è chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei Comuni fino a 3mila abitanti, in linea con la ratio di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e stimolare l’esercizio di questa funzione pubblica nelle situazioni di particolare gravosità del ruolo e delle responsabilità del sindaco, come nel caso di enti di limitate disponibilità finanziarie e organizzative. Sussiste, quindi, un problema di coordinamento con le altre previsioni dell’articolo 82 del Tuel e dello stesso Dm 119/2000, rimaste immutate, che deve risolversi escludendo la possibilità di una sorta di estensione tout court dell’incremento in argomento alle indennità degli altri amministratori.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 67/2020

REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Si evidenziano criticità relativamente alle previsioni del regolamento avente a oggetto la possibilità di conferimento di incarichi, in via diretta, rispettivamente nei casi di «prestazioni dei soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali» e di «necessità di avvalersi di prestazioni altamente qualificate per la realizzazione di progetti e iniziative finanziati dall’Unione europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l’individuazione degli incaricati, purché l'urgenza non derivi da fatto imputabile all'ente». Infatti, la giurisprudenza contabile ha tipizzato i casi, eccezionali e specifici, in cui è possibile derogare alla regola generale del ricorso a procedure comparative, quali: procedura concorsuale andata deserta; unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza. La previsione regolamentare appare generica e non conforme ai parametri di eccezionalità, che devono contraddistinguere il ricorso all’opera di soggetti esterni; la fattispecie in esame, difatti, può integrare il presupposto dell’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e/o il verificarsi di uno degli altri casi eccezionali, sopra evidenziati, quali una precedente procedura concorsuale andata deserta e l’assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di ricorrere ad un soggetto esterno.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - DELIBERAZIONE N. 66/2020/REG

RELAZIONE DEI REVISORI AL RENDICONTO
Rispetto al processo di rendicontazione dell’ente locale è necessario ribadire il ruolo essenziale, nel principio di trasparenza e responsabilità, che la relazione del revisore come parte «terza» riveste nella sua funzione di informare, dapprima il consiglio comunale e la cittadinanza, della presenza degli equilibri e della presenza di eventuali criticità per il futuro dell’ente. Allo stesso tempo, essa fornisce un supporto di giudizio tecnico e strutturato nei confronti dei controlli della Corte dei conti sul rendiconto di gestione. Un momento di sintesi per arrivare al quale il revisore ha le prerogative a esso riservate dall’articolo 239 del Tuel in termini di pieno accesso alle necessarie informazioni riguardo al processo decisionale dell’ente nei cui confronti ha il dovere di trasferire le risultanze della sua analisi entro il «termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA – DELIBERAZIONE N. 68/2020/PRSE

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