Fisco e contabilità

Decreto Anticrisi - Rinegoziazione mutui Cdp: sufficiente per tutti gli enti locali la delibera di giunta

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L'articolo 113 del decreto legge 34/2020 ha introdotto regole volte a semplificare e ampliare le facoltà per l'adesione alla rinegoziazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti in tempi di emergenza sanitaria. Il comma 1 infatti prevede che l'operazione possa essere disposta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, mediante deliberazione dell'organo esecutivo. L'Istituto di via Goito, equiparando la rinegoziazione a nuovo indebitamento, con la circolare n. 1300/2020 (ora aggiornata), aveva individuato, tra gli elementi obbligatori, sia l'approvazione del bilancio che il rispetto del limite fissato dall'articolo 204 del Tuel (si veda anche Il Quotidiano deglie nti locali e della Pa del 15 maggio). E senza un intervento normativo, tutti gli enti che, sfruttando la proroga al 31 luglio 2020 per l'approvazione del nuovo bilancio si trovano ancora in esercizio provvisorio, avrebbero avuto la strada sbarrata. Grazie a tale disposizione invece anche questi enti potranno aderire alla rinegoziazione, i cui risparmi sono spesso necessari per chiudere il bilancio.

Se su questo aspetto la norma appare chiara, il dubbio arriva sull'organo competente a deliberare. L'attribuzione alla giunta comunale del potere di decidere in merito all'operazione va riferita solamente a coloro che si trovano in esercizio provvisorio oppure si deve intendere in maniera generalizzata come norma applicabile per tutti gli enti? La prima nota Anci di lettura delle misure per i Comuni contenute nel Dl Anticrisi limita la facoltà ai soli enti che non hanno il bilancio approvato. La virgola che separa la proposizione «anche» nella locuzione riferita all'esercizio provvisorio, tuttavia, potrebbe lasciare intendere che il legislatore abbia voluto aprire la strada a due diverse concessioni, slegate tra di loro. Una riguardante la rinegoziazione in esercizio provvisorio e una la competenza della giunta, senza che le due siano necessariamente connesse tra di loro. Come sempre, però, quando si tratta di interpretazioni, i dubbi sorgono legittimi e i tempi stretti per convocare i consigli comunali e provinciali e inviare tutti i documenti alla Cassa depositi e prestiti non ammettono esitazioni. Per questo l'istituto è intervenuto tempestivamente con un aggiornamento della circolare. n. 1300/2020, pubblicata in data 20 maggio, nella quale a pag. 7 si precisa che «Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, l'Ente (i) può accedere alla rinegoziazione anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e (ii) può approvare l'operazione anche mediante delibera di Giunta, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione». Delibera dell'organo esecutivo quindi che può essere adottata da tutti gli enti, anche da parte di chi ha già approvato il bilancio.

La difficoltà di convocare gli organi consiliari in tempi così ravvicinati per deliberare la rinegoziazione e la necessità di accelerare le procedure ha opportunamente convinto la Cassa depositi e prestiti ad adottare una interpretazione estensiva, volta a favorire quanto più possibile gli enti in questi difficili tempi di ritorno alla normalità.

La circolare Cdp n. 1300/2020 aggiornata

La nota Anci

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