Fisco e contabilità

Risorse correnti liberate dall'anticipazione di liquidità del Dl 35/2013 e nuova anticipazione di liquidità del Dl rilancio

di Ennio Braccioni (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Sono ancora molti i Comuni che non hanno ancora approvato il rendiconto 2019 e il bilancio di previsione 2020-2022, stante anche le proroghe al riguardo disposte per quest'anno dall'articolo 107 del decreto Cura Italia 18/2020 (30 giugno per il rendiconto e 31 luglio per il bilancio).
L'articolo 39-ter del Dl 162/2019 (cosiddetto milleproroghe) reca disposizioni che impattano sui documenti contabili suddetti, e delle relative disposizioni occorrerà tenere conto in sede di predisposizione degli stessi; per quanto concerne il rendiconto, il comma 1 di detto articolo, con la dichiarata finalità di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, dispone che in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali debbano accantonare nel risultato di amministrazione il fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti come previsto dall'Dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.
Per gli enti che in precedenza hanno inteso avvalersi dell'articolo 2, comma 6, del Dl 78/2015 (norma appunto dichiarata incostituzionale) utilizzando il fondo anticipazione di liquidità (Fal) nel risultato di amministrazione in termini di minor accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la ricordata prescrizione ha determinato un peggioramento del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019, che il successivo comma 2 ha imposto di ripianare annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
Per quanto concerne invece il bilancio di previsione, il successivo comma 3 ha disciplinato l'utilizzo annuale del fondo anticipazione di liquidità come sopra accantonato nel risultato di amministrazione 2019, prevedendo che:
• nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, quale utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019; correlativamente nella parte spesa dell'esercizio 2020 viene stanziato nel titolo 4 riguardante il rimborso dei prestiti un accantonamento alla missione 20 - programma 03 per l'importo della anticipazione da rimborsare negli esercizi successivi, in misura cioè corrispondente all'avanzo iscritto in entrata al netto della quota da rimborsare nell'esercizio (tale importo accantonato, non essendo impegnabile, al termine dell'esercizio confluirà nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione); correlativamente va iscritta in bilancio una voce di spesa corrispondente all'importo della rata da rimborsare nell'esercizio, da iscriversi alla missione 50 - programma 02;
• negli anni successivi, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione viene applicato il fondo derivante dall'esercizio precedente, prevedendo in spesa stanziamenti analoghi a quanto descritto al punto precedente, e così via fino alla completa restituzione della anticipazione ottenuta.
Queste nuove norme hanno reso superate e non più applicabili le precedenti modalità di contabilizzazione, quali erano state previste dalle deliberazioni della sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 33/2015 e n. 28/2017, che imponevano agli enti di finanziare con risorse proprie (correnti) tutta la rata annua di restituzione, sia per la quota capitale che per gli interessi, e in tal senso doveva intendersi anche il richiamo a queste deliberazioni contenuto nel paragrafo 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2.
Fermo restando che la quota degli interessi continua a dover essere finanziata dalle risorse correnti dell'ente, la novità è rappresentata dal fatto che a decorrere dal bilancio 2020 la quota annua dell'anticipazione trova in entrata la sua contropartita contabile nell'avanzo accantonato, determinando così l'effetto di liberare risorse correnti in pari misura, cosa che se è sempre benvenuta per gli enti locali, lo è ancora di più nell'attuale contesto di difficoltà finanziarie conseguenti all'emergenza Coronavirus; questo importo è poi destinato ad aumentare negli esercizi successivi fino alla integrale restituzione della anticipazione, stante l'importo annualmente crescente della quota di capitale (essendo costante la rata annuale, comprensiva degli interessi, il cui importo, da imputare tra le spese correnti al titolo 1 della spesa, è invece decrescente).
Infine, il comma 4 del ricordato articolo 39-ter ha stabilito che l'applicazione al bilancio del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazione di liquidità è consentita anche agli enti in disavanzo di amministrazione, così da permetterne l'utilizzo al di fuori dei limiti previste dal comma 898 della legge 145/2018 legge di bilancio per il 2019.
Questa modalità di contabilizzazione è coerente con le modifiche introdotte al principio contabile 4/2 che hanno uniformato la contabilizzazione del Fal tra Regioni ed enti locali, ed è richiamata per il bilancio 2020 anche per la nuova anticipazione di liquidità della Cdp prevista dall'articolo 116 del Dl Rilancio.
In particolare gli enti locali che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cdp l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.
L'anticipazione, che non costituisce indebitamento, è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 124, comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente questa data, gli interessi di preammortamento.
In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cdp, l'agenzia delle Entrate dovrà provvedere a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione.
In definitiva, gli unici enti esclusi dal beneficio della nuova modalità di contabilizzazione della restituzione dell'anticipazione sembrano paradossalmente quelli che, in maniera virtuosa, non hanno sovrapposto il Fcde con il Fal (Dl 35/2013).

(*) Ancrel Marche

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