Fisco e contabilità

Decreto Anticrisi - Anticipazione fino al 30% per le imprese appaltatrici se ci sono i fondi stanziati

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Le imprese appaltatrici possono chiedere una maggiore anticipazione, fino al trenta per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate nel bilancio. All'articolo 207 del testo finale del Dl 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, entrano nuovamente alcune delle misure anticipate nelle prime bozze per assicurare liquidità alle imprese appaltatrici e poi espunte dal testo entrato in Consiglio dei ministri.

Dal 19 maggio 2020 enti, da un lato, e imprese, dall'altro, dovranno dunque tener conto della novità da applicare alle procedure disciplinate dal Dlgs 50/2016, i cui bandi o avvisi, a quella data, risultino già pubblicati, e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, siano, alla medesima data, già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i termini. In ogni caso, le nuove norme si applicano alle procedure avviate dal 19 maggio 2020 al 30 giugno 2021.

La novità consiste nella possibilità di chiedere l'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Dlgs 50/2016, nella misura incrementata fino al 30 per cento, rispetto all'importo "classico" del 20 per cento. L'aumento, è scritto però nella legge, si applica nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento dalla stazione appaltante. Cercando di dare interpretazione a questo inciso, probabilmente la norma non si applica se il Comune o la Provincia non dovessero avere nell'annualità 2020 le risorse sufficienti per concedere la maggiore anticipazione. Questa ipotesi può verificarsi nel caso di appalti di beni e servizi di parte corrente, mentre è più rara nel caso dei lavori pubblici, dovendo essere assicurata fin dall'origine la copertura finanziaria dell'intera opera.

Il secondo comma precisa che l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo complessivamente non superiore al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento dalla stazione appaltante, anche alle imprese appaltatrici che hanno già usufruito di un'anticipazione prevista dal contratto, ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. La determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore. Il beneficiario decade poi dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione.

Resta invece ancora fuori dal decreto la possibilità (prevista nelle bozze) di pagare immediatamente, in deroga alle previsioni contrattuali, le lavorazioni già realizzate.

La norma interviene quindi per garantire maggiore liquidità alle imprese, ma non tiene in alcun modo in considerazione le problematiche di liquidità degli enti, che sono già in difficoltà nel dare attuazione all'anticipazione del venti per cento. Il problema è molto forte per gli appalti di beni e servizi continuativi a valenza pluriennale, per i quali lo stanziamento nel bilancio del primo esercizio non è sufficiente a dare copertura all'anticipazione.

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