Fisco e contabilità

Decreto Anticrisi - Sui pagamenti stop alle verifiche fiscali fino al 31 agosto

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Sospensione delle verifiche fiscali fino a fine agosto. Con il combinato disposto degli articoli 153 e 154 del decreto 34/2020 non si applicano più, infatti, le disposizioni dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 nel periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione. La sospensione è regolata dall'articolo 68, primo comma, del decreto «Cura Italia», sul quale sono però intervenute modifiche e aggiustamenti a opera dell'articolo 154 del decreto 34/2020. La versione ora in vigore prevede la sospensione, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo che va dall'8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza da Covid-19. Il periodo di sospensione decorre, invece, dal 21 febbraio nei confronti delle persone fisiche che a quella data avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano negli stessi Comuni la sede legale o la sede operativa (prima zona rossa).

La verifica fiscale
La verifica fiscale dei pagamenti era stata introdotta dall'articolo 2, comma 9, del Dl 262/2006, con il quale si disponeva l'obbligo, a carico di tutte le pubbliche amministrazioni elencate dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001 e delle società a partecipazione pubblica, di verificare la posizione fiscale dei beneficiari di pagamenti per acquisti di beni e servizi per somme superiori alla soglia di diecimila euro, ridotta poi a cinquemila dal 1° marzo 2018.
In caso di inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro, l'amministrazione erogante deve sospendere il pagamento dell'importo comunicato. Entro i 5 giorni successivi alla richiesta dell'amministrazione, sono segnalati i riferimenti dell'agente della riscossione presso cui sono stati rilevati i debiti e l'importo totale da sospendere, per un periodo massimo di 60 giorni, comprensivo degli interessi di mora dovuti e delle spese di esecuzione.
È onere dell' agente della riscossione attivarsi nei confronti dell'amministrazione e del beneficiario per il recupero delle somme. Qualora trascorrano i termini di 5 giorni senza la comunicazione delle informazioni utili ai fini della sospensione del pagamento, ovvero trascorrano i 60 giorni della sospensione senza l'azione dell'agente, la pubblica amministrazione può procedere al pagamento delle somme.
Lo stop ai controlli alleggerisce e accelera i pagamenti, consentendo ai fornitori di ricevere da parte delle pubbliche amministrazioni il pagamento del proprio credito anche nel caso in cui siano inadempienti, per un importo pari almeno a 5.000 euro, all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Prima della verifica
Il decreto prevede, infine, che le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima del periodo di sospensione, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario. In questo caso, dunque, il fornitore della pubblica amministrazione può ricevere dalla pubblica amministrazione il pagamento delle proprie fatture anche in presenza di situazioni di inadempienza fiscale o contributiva per un importo pari almeno a 5mila euro.

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