Fisco e contabilità

L'esonero Tosap esclude gli «artigiani»

di Giuseppe Debenedetto

Non sono soggette al pagamento della Tosap o del Cosap tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, eccetera), ma restano fuori dall'agevolazione gli esercizi di vicinato. Lo prevede l'articolo 181 del Dl 34/2020, finalizzato a promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Estensione della norma
Rispetto alle prime bozze del decreto, l'esonero dalla Tosap non riguarda solo la maggiore superficie occupata per garantire il distanziamento sociale, ma l'intera area utilizzata dai gestori di pubblici esercizi, compresi gli eventuali ampliamenti, per un periodo di 6 mesi.
É stato anche corretto il richiamo all'articolo 1 del Dl 162/2019 in luogo dell'articolo 4 del medesimo Dl 162, disposizione che ha confermato l'applicazione per il 2020 della Tosap e del Cosap, prelievi destinati a trasformarsi dal 2021 in un canone unico patrimoniale dall'incerta applicazione.
É rimasto comunque il riferimento alla legge 287/1991, riguardante l'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi, da ritenersi ormai superata dopo l'entrata in vigore delle diverse normative regionali, come quella dell'Emilia Romagna (Legge regionale 14/2003) o della Puglia (Legge regionale 24/2015) che non applicano la classificazione prevista dall'articolo 5 della legge 287/1991.
In ogni caso, l'esenzione dalla Tosap prevista dal Dl Anticrisi non è riferita a tutte le attività economiche che occupano suolo pubblico, ma solo ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, eccetera) che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, lasciando fuori diverse attività che non rientrano nella previsione normativa indicata. Ci sono infatti attività artigianali (pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie, eccetera), inquadrate come esercizi di vicinato, che consentono il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia senza effettuare alcun servizio ai tavoli e che quindi sarebbero fuori dall'agevolazione. Questo solo per restare nell'ambito del settore alimentare, senza considerare tutte le altre attività economiche del comparto turistico che pure occupano suolo pubblico.

Obiettivi raggiungibili solo in parte
Insomma la finalità della disposizione - promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 - sembrerebbe attuata solo in parte, probabilmente per esigenze di copertura finanziaria del minore gettito, che la norma quantifica in 127,5 milioni di euro.
Il Dl 34/2020 si preoccupa comunque di semplificare al massimo la procedura di rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico, richiedendo la presentazione telematica di una semplice domanda, in esenzione dal bollo, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento sullo sportello unico per le attività produttive (Dpr 160/2010).
Infine, nel caso in cui si devono ampliare superfici già occupate per assicurare il distanziamento sociale in zone di interesse paesaggistico, non è necessario richiedere i pareri e le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004).

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