Fisco e contabilità

Enti locali e rinegoziazione dei mutui: opportunità da non scartare

di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel

La decisione se rinegoziare o no il debito bancario in questo difficile scorcio di 2020 sta suscitando molte, spesso troppe perplessità all'interno degli enti locali. L'emergenza Coronavirus, che sembra in questi giorni in via di progressiva attenuazione, ha causato un repentino e pesantissimo crollo delle entrate: fra le diverse iniziative possibili per proteggere la liquidità immediata dell'ente e, soprattutto, difendere gli equilibri correnti dell'esercizio, la rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti (Circolare n. 1300 del 24 aprile 2020) e la sospensione di quelli contratti con le oltre 70 banche che hanno aderito all'accordo quadro Abi-Anci-Upi (6 aprile 2020) rappresentano due opportunità davanti alle quali solo in pochi casi le valutazioni possono far pendere la bilancia in senso negativo.
Proviamo a sintetizzare alcune fra la principali obiezioni all'operazione che circolano fra amministratori e servizi finanziari, fornendo qualche spunto di risposta.

Siamo in esercizio provvisorio e non possiamo rinegoziare
L'articolo 113 del Dl Rilancio 34/2020 appena pubblicato, superando qualche incertezza interpretativa circolata in occasione nelle prime bozze, ha eliminato questo vincolo ed è possibile eseguire l'operazione anche prima di approvare il bilancio 2020, il cui termine è attualmente rinviato al 31 luglio.

Serve la delibera di consiglio comunale e non possiamo riunirlo
È sempre il Dl Rilancio a consentire la possibilità di deliberare, eccezionalmente, l'operazione sia in giunta che in consiglio.

Abbiamo troppo debito e dobbiamo continuare a ridurlo
È vero solo per pochi: è appena uscita l'annuale indagine del ministero dell'Economia e delle finanze sui mutui contratti dagli enti territoriali che contraddice questa errata percezione. Il debito per mutui ammonta a 32,822 miliardi: possono sembrare molti, ma è il livello nominale più basso da oltre 20 anni (appena nel 2011 erano 50,982 miliardi). Peraltro, la riduzione sta continuando: le rate di capitale pagate nel 2019 sono state di 2,3 miliardi, contro solo 1,1 miliardi di nuovi mutui. Si potrebbe dire addirittura che ai tassi di mercato attuali gli enti sono perfino troppo timidi nel ricorrere all'indebitamento per il finanziamento dei propri investimenti.

Non possiamo utilizzare i risparmi in parte corrente
Il Dl 78/2015, articolo 7, comma 2 ha consentito di utilizzare in parte corrente i risparmi di quota capitale da rinegoziazione di mutui e poi l'articolo 57, comma 1-quater del Dl 124/2019 ha prolungato questa facoltà al 2023. Non solo, la Corte dei conti a sezioni unite in sede giurisdizionale con la sentenza n. 23/2019 enti locali ha stabilito che «l'articolo 7, comma 2, del Dl n. 78/2015 mira, con tutta evidenza, a rendere "disponibile" per la spesa corrente (...) le somme in precedenza "riservate" in fondi, a prescindere dalla data contabile del fatto di gestione che ha generato la riserva», con ciò ampliando la facoltà di utilizzo ai risparmi conseguiti in anni precedenti e da contabilizzare nell'avanzo destinato.

Se rinegoziamo i mutui paghiamo più interessi
È abbastanza normale che, se una rinegoziazione consente un allungamento del periodo di ammortamento, il totale nominale degli interessi da pagare vada a crescere. Tuttavia, per valutare la convenienza economica dell'operazione occorre attualizzare i flussi finanziari attesi sulla base di una curva dei fattori di sconto coerente con il mercato attuale; è l'articolo 41 della legge 448/2001 a imporre in questi casi delle «condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti». La Cassa depositi e prestiti ha pubblicato la propria tabella in chiaro sulla pagina della rinegoziazione di ciascun ente, così che questi possa verificare puntualmente il calcolo per ciascuna posizione di mutuo.

L'operazione provoca un aumento del tasso di interesse sui mutui
Si tratta di un fenomeno frequente quando il nuovo mutuo Cassa depositi e prestiti (che, senza possibilità di opzione, è sempre e solo a tasso fisso) va a sostituire una precedente operazione contratta a tasso variabile. Questo aspetto fa comunque parte della fisiologia dei prestiti a lungo termine; l'ente scambia la convenienza di un tasso più basso ma soggetto, negli anni, a oscillazioni semestrali con la certezza e piena prevedibilità delle rate da pagare. Anche l'attuale curva dei tassi di mercato (storicamente anomala, con tassi negativi sulle scadenze più brevi) non fa eccezione, essendo «inclinata» positivamente.

L'operazione non ha convenienza economica
Come detto, Cassa depositi e prestiti dimostra analiticamente la convenienza di ciascuna operazione in base a una curva che è apparsa, ai commentatori, sostanzialmente oggettiva; addirittura, l'applicativo informatico non consente all'ente di procedere alla rinegoziazione per quei mutui dove la convenienza stessa non si possa realizzare con il nuovo piano di ammortamento al 31 dicembre 2043. È tuttavia singolare che, negli enti, questo dubbio sulla convenienza non sia sorto quasi mai sull'operazione di sospensione della rata capitale 2020 prevista dall'accordo Abi-Anci-Upi del 6 aprile 2020, concluso in situazione di drammatica emergenza e che ha sorvolato su due aspetti importanti: il primo, che la posticipazione del rimborso del capitale senza ridurre il tasso del mutuo quasi sempre determinava un valore attuale dei flussi maggiore del piano di ammortamento originario, facendo venire a mancare la convenienza economica prevista dall'articolo 41 della legge 448/2001; il secondo, che non si rispettava l'articolo 204, comma 2 del Tuel che impone che le rate dei mutui in ammortamento debbano comprendere capitale e interessi. Un provvidenziale intervento in extremis sul testo del Dl Rilancio ha comunque risolto entrambi gli inconvenienti, prevedendo un'espressa deroga a entrambe le norme quando l'operazione fra banca e ente locale sia conforme all'accordo Abi.
Ci sentiamo, in conclusione, di esprimere l'opinione che gli enti locali possano procedere sia alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti che alla sospensione "Abi-Anci-Upi" con le banche private (da poco prorogata al 31 maggio), quasi in ogni caso, senza eccessivi patemi essendo l'interesse per l'ente, di norma, agevole da dimostrare.
Al legislatore, alle organizzazioni nazionali che rappresentano gli enti ed alla Cassa depositi e prestiti ci sentiamo invece di raccomandare il completamento dell'utilissima manovra attuata, in tempi e modalità sicuramente apprezzabili, con altri due importanti passaggi. Il primo è quello di consentire la rinegoziazione anche delle obbligazioni locali Boc/Bop, un fenomeno ormai ridotto ma il cui residuo debito ammonta pur sempre, secondo il Mef, a circa 4,3 miliardi. Il secondo, di porre attenzione anche ai mutui concessi da Cassa depositi e prestiti alle società partecipate dagli enti locali, rimaste fuori dall'operazione attualmente in corso ma che hanno subìto dall'emergenza Covid-19 problemi analoghi a quelli degli enti e in qualche caso maggiori, quando svolgono attività nei settori più colpiti.

(*) Componente consiglio generale Anutel

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