Fisco e contabilità

Imposta di soggiorno, regolamenti comunali da cambiare

di Giuseppe Debenedetto

I gestori delle strutture ricettive (alberghi, pensioni, eccetera) diventano responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo e sono obbligati a presentare un'apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Sono le principali novità previste dall'articolo 180 del Dl 34/2020 che, oltre a istituire un fondo per ristorare i Comuni del minore gettito causato dall'emergenza da Covid-19, introduce alcune modifiche alla disciplina del tributo in realtà non correlate alla situazione emergenziale in atto.

Nel dettaglio il comma 3 dell'articolo 180 stabilisce che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. É inoltre prevista la presentazione di un'apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, da trasmettere telematicamente in base alle modalità che verranno stabilite da un decreto del Mef da emanare entro i prossimi 6 mesi.

Finora la giurisprudenza ha costantemente affermato l'estraneità del gestore della struttura ricettiva al rapporto tributario, assumendo comunque la funzione di agente contabile (Corte dei conti Sezioni Riunite n. 22/2016; Consiglio di Stato n. 5545/2017), ritenendo che il gestore non possa assumere la funzione di sostituto o di responsabile d'imposta, né questo ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali. La situazione cambia con Dl 34/2020, che attribuisce espressamente ai gestori delle strutture ricettive il ruolo di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno. Inoltre si precisa che in caso di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% (articolo 13 del Dlgs 471/1997).

Il comma 4 dell'articolo 180 del Dl Anticrisi interviene poi sul regime fiscale delle locazioni brevi (cioè quelle di durata non superiore a 30 giorni), disciplinate dall'articolo 4 del Dl 50/2017 che aveva già attribuito ai locatori il ruolo di responsabili del versamento dell'imposta (comma 5-ter). Il Dl 34/2020 lascia pertanto invariata la prima parte del comma 5-ter, che viene integrato con il diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta, con l'obbligo di presentare la dichiarazione, con il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale nonché con l'applicazione delle sanzioni del 30% in caso di mancato, parziale o tardivo versamento dell'imposta di soggiorno. Vengono così allineate le distinte discipline per le locazioni brevi e per le strutture ricettive.

Non è però del tutto chiaro l'impatto delle modifiche introdotte dal Dl Anticrisi. In primo luogo il «diritto di rivalsa» dovrebbe imporre al gestore della struttura ricettiva di riscuotere il tributo insieme al costo del servizio, senza consentire al cliente di rifiutarsi di pagare l'imposta, con addebito dell'importo direttamente in ricevuta/fattura. Inoltre in caso di mancato riversamento del tributo scatterebbe la sanzione del 30% per i gestori, dando così luogo ad una depenalizzazione rispetto al reato di peculato sinora configurato dalla giurisprudenza di vertice (da ultimo, si veda Cassazione n. 19925/2019). Infine, i gestori rientrano ora nel rapporto d'imposta per cui non dovrebbero più essere considerati agenti contabili. Tutte novità che imporrebbero nella stragrande maggioranza dei casi una modifica dei regolamenti comunali vigenti.

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