Fisco e contabilità

Anticipazioni, gli enti finanziano solo la quota interessi (bassa)

Sostanziale smaltimento a costi contenuti dei debiti pregressi per la Pubblica amministrazione e iniezione di liquidità a favore delle imprese. Sono le risorse che il decreto legge 34/2020 mette in gioco con il fondo di anticipo di liquidità, destinato alla riduzione dei debiti commerciali di enti locali, regioni e province autonome (8 miliardi) e degli enti sanitari (4 miliardi).

La nuova operazione, gestita attraverso la Cdp ricalcando esperienze analoghe a partire dal Dl 35/2013, potrà essere utilizzata per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019. Il ministero dell’Economia, con comunicato 113/2020, ha reso noto che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità è pari all’1,226%, più basso di quello generalmente applicato dai tesorieri. L’operazione favorisce dunque un alleggerimento dei costi per interessi passivi rispetto a quanto corrisposto dagli enti sulle anticipazioni erogate in corso d’esercizio dal tesoriere.

A differenza di quanto previsto per le anticipazioni concesse dalla legge di bilancio del 2019 (legge 145/2018) e del 2020 (legge 160/2019), soggette all’obbligo del rimborso integrale entro il termine dell’esercizio, per la nuova operazione è prevista la restituzione a partire dall’esercizio 2022 e entro 30 anni, con la possibilità di anticipare l’estinzione al ripristino della normale gestione della liquidità.

È di particolare interesse l’ultimo comma della norma, il quale prevede per gli enti che avevano già aderito all’anticipazione a valenza annuale, prevista all’articolo 4 commi 7-bis della legge 231/2002 (modificata dal comma 556 della Legge 160/2020), da restituire quindi entro il 30 dicembre 2020, la possibilità di utilizzare il nuovo fondo per questo rimborso in linea capitale. Gli enti possono dunque aggiungere anche questa somma al nuovo piano di ammortamento trentennale.

La richiesta è da effettuare, con delibera della Giunta, dal 15 giugno al 7 luglio. Una volta perfezionato il contratto, sarà necessario che gli enti adottino una variazione per iscrivere le poste nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Nello specifico, le risorse erogate dovranno essere previste e accertate al Titolo 6 dell’entrata «Accensione di prestiti», mentre fra i rimborsi prestiti (al Titolo 4 della spesa) dovrà essere previsto il «Fondo anticipazione di liquidità» (Fal), del medesimo importo riscosso come anticipazione, non utilizzabile per effettuare impegni e pagamenti, destinato a confluire come quota accantonata nel risultato di amministrazione.

Nei bilanci degli esercizi successivi, il fondo è iscritto, per lo stesso importo stanziato in spesa dell’anno precedente, nell’entrata del bilancio. In spesa, oltre agli interessi, vanno poi previsti il rimborso della quota capitale e il fondo per la restante quota del Fal (destinato a confluire a fine anno fra accantonamenti del risultato di amministrazione). Questa modalità di contabilizzazione consente di utilizzare il Fal a copertura del rimborso della quota capitale, neutralizzandone l’impatto sul bilancio dell’ente, che dunque dovrà finanziare con risorse proprie solo gli interessi. Per evitare blocchi agli enti in disavanzo, l’articolo 116, comma 6 stabilisce anche la deroga al comma 897 della legge 145/2019, per cui queste amministrazioni possono applicare al bilancio di previsione la quota del risultato di amministrazione accantonata nel Fal, anche se hanno conseguito un risultato di amministrazione negativo.

Nel prospetto degli equilibri, infine, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all’equilibrio di parte corrente, imputate alla voce «Entrate per accensioni di prestiti destinate all’estinzione anticipata di prestiti».

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