Fisco e contabilità

Anticipazioni sblocca-debiti, così la convenzione Mef-Cdp: ripiani da 3 a 30 anni

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Con il comunicato n. 116/2020, il ministero dell'Economia e Cassa depositi e prestiti hanno resto nota la firma della convenzione per le anticipazioni di liquidità in favore di enti locali, Regioni e Province Autonome prevista dall'articolo 115 del Dl 34/2020, con allegati lo schema di domanda di partecipazione e di contratto.

Per gli enti locali, il ricorso all'anticipazione di liquidità deve essere autorizzato con delibera di giunta, assunta in base alle disposizioni dell'articolo 116, comma 1, del Dl 34/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge. Sebbene la norma non si pronunci sul punto, è da ritenere che la delibera possa essere assunta anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Nella domanda, da presentare nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, l'ente si impegna a iscrivere le poste nel proprio bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° giugno). La domanda di anticipazione deve essere corredata dall'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile (deve essere riportata anche la data della verifica).

Le richieste delle anticipazioni saranno regolate a un tasso fisso dell'1,226%. Le anticipazioni potranno poi avere, sulla base di quanto indicato dall'ente nella domanda, durata da un minimo di 3 anni fino a un massimo di 30 anni (fra il 2023 e il 2049 inclusi). Il rimborso dovrà avvenire mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di capitale e interessi, in scadenza il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 2022. L'importo complessivo potrà pertanto essere rimborsato al massimo in 28 rate. A ciascun ente è consentito presentare una sola domanda di anticipazione.

Successivamente alla concessione, l'amministrazione dovrà inviare alla Cdp, entro il termine del 15 settembre 2020, a pena di decadenza, la proposta del contratto di anticipazione, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati l'importo e la durata di ammortamento. Per tutta la durata dell'operazione devono essere soddisfatti i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'articolo 159, comma 3, del Tuel. Nel contratto l'ente dichiara altresì di aver rilasciato mandato di addebito in conto, in base al quale la Cdp è stata autorizzata a chiedere al tesoriere l'addebito nel conto corrente intestato all'ente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla Cdp. Non è prevista dunque la notifica della delegazione di pagamento al tesoriere.

L'operazione è perfezionata all'atto della ricezione del contratto sottoscritto per accettazione dalla Cdp, in nome e per conto del Mef.

Entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto, la Cdp provvede a erogare in una unica soluzione, a ciascun ente, la quota di anticipazione destinata al pagamento dei debiti indicati nella dichiarazione della piattaforma crediti commerciali.

Infine, l'ente dovrà pagare i propri debiti entro trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione. Nel caso in cui quest'ultima sia destinata, in tutto o in parte, all'estinzione dell'anticipazione «manovra 2020», l'ente dovrà versare il relativo importo in favore dell'istituto finanziatore.

La convenzione con gli schemi di domanda e di contratto

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