Fisco e contabilità

Ifel «semplifica» gli sconti Tari di Arera

di Giuseppe Debenedetto

L'intervento dell'Arera sulle agevolazioni Tari da emergenza Covid-19 non è adatto a intercettare i bisogni minimi delle utenze non domestiche colpite dalle chiusure forzate di questi mesi ed è insufficiente per ciò che riguarda le problematiche delle utenze domestiche (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 7 maggio).

Lo ha evidenziato l'Ifel (fondazione dell'Anci) con la nota di approfondimento 31 maggio 2020, che pone in rilievo diverse criticità della delibera Arera n. 158/2020 ma fornisce ai Comuni una linea di comportamento semplificata rendendone possibile l'applicazione.

La delibera n. 158 interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza. In particolare, le utenze non domestiche (Und) sono state ripartite in quattro gruppi: 1) chiuse per legge e successivamente riaperte; 2) ancora soggette a chiusura; 3) quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi; 4) quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari.

In ordine alle prime due categorie, per le attività chiuse e successivamente riaperte l'Arera prevede una riduzione della parte variabile tramite la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura. Per le attività ancora soggette a chiusura l'Arera prevede invece una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%.

L'Ifel osserva che l'Arera, nell'introdurre una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura, non considera che i coefficienti Kd non sono quelli del Dpr 158/99 ma quelli deliberati dai Comuni in attuazione della facoltà di aumentare o diminuire i valori minimi e massimi di riferimento del 50%. Inoltre nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal Dpr 158/99 (n. 30 per i Comuni sopra i 5mila abitanti, n. 21 per gli altri Comuni) e non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici Ateco ai quali fa invece riferimento l'Arera. Per cui l'attuazione della delibera n. 158/2020 richiederebbe una visura camerale per ogni Und e l'inserimento manuale della riduzione, operazione impossibile da effettuare in poco tempo.

In ogni caso l'Ifel propone una soluzione che semplifica l'applicazione della delibera 158/2020 consentendone l'attuazione da parte dei Comuni.

In primo luogo l'Ifel evidenzia che la delibera n. 158/2020 Arera rappresenta il livello minimo che i Comuni sono tenuti a rispettare, ma nulla impedisce di andare oltre le prescrizioni della stessa, ad esempio riducendo anche la quota fissa della tariffa. Dal punto di vista della copertura, i comuni potrebbero finanziare le riduzioni con proprie risorse di bilancio (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie). Riservandosi successivamente di operare una variazione di bilancio che tenga conto dei ristori nel frattempo intervenuti a sostegno delle minori entrate.

Dal punto di vista pratico e applicativo, l'Ifel suggerisce di applicare le agevolazioni previste dall'Arera direttamente sulla quota variabile della tariffa piuttosto che agire a monte sui coefficienti Kd. Procedimento che evita di dover ricalcolare tutte le tariffe rendendo così compatibile l'applicazione della delibera n. 158/2020 con la conferma delle tariffe 2019, opzione consentita dall'articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020. Inoltre, relativamente alle attribuzioni che Arera demanda all'Autorità territorialmente competente (Etc), nulla osta a che il Comune possa procedere autonomamente. Viene così eliminata una inutile complicazione procedurale, considerato che in materia di agevolazioni Tari la competenza è dei Comuni.

La nota Ifel

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