Fisco e contabilità

Decreto liquidità, fondo di garanzia allargato alle imprese miste pubblico-private

Le principali modifiche ai finanziamenti garantiti dal Fondo centrale (articolo 13 del Dl liquidità) approvate alla Camera riguardano i miniprestiti, innalzati a 30mila euro con una durata che passa da sei a dieci anni e le rinegoziazioni per le quali la finanza aggiuntiva passa dal 10% al 25 per cento. Vediamo in dettaglio le modifiche che interessano le Mid cap fino a 499 dipendenti.

Le imprese interessate sono ampliate a ricomprendere anche quelle in cui almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici. Si tratta di un’apertura volta a venire incontro alle esigenze di liquidità delle società miste pubblico-private.

Le rinegoziazioni, disciplinate dalla lettera e), presuppongono che il soggetto finanziatore debba mettere a disposizione dell’impresa anche nuova finanza. A tale riguardo si passa da un importo pari ad almeno il 10% del debito residuo a uno pari ad almeno il 25 per cento. Poiché la rinegoziazione consente alla banca di beneficiare della garanzia pubblica, riducendo quindi il proprio profilo di rischio, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesti la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento garantito per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

In linea generale, poi, le operazioni del Fondo possono riguardare imprese che ante Covid erano in bonis nei confronti del sistema bancario. Il principio, contenuto nella lettera g), viene ora suddiviso nelle previsioni delle lettere da g a g-quater. Le novità riguardano in particolare le lettere g-ter e g-quater. È infatti previsto che per le esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, e che sono state oggetto di misure di concessione, il beneficio della garanzia è ammesso se, alla data di entrata in vigore del decreto, le esposizioni non sono più classificabili come deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Lo stesso meccanismo si applica alle esposizioni deteriorate relative ad imprese che, dopo il 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure (concordato con continuità, accordi di ristrutturazione del debito, piani attestati).

Per quanto concerne i miniprestiti di cui alla lettera m) e con garanzia al 100%, viene estesa la platea dei beneficiari a ricomprendere:

•le associazioni professionali;

•le società fra professionisti;

•gli agenti di assicurazione, i subagenti di assicurazione e i broker iscritti al Rui (Registro unico intermediari).

In maniera condivisibile la durata di questi finanziamenti viene portata da sei a dieci anni e gli stessi vengono parametrati a un importo non superiore, alternativamente, al doppio della spesa salariale 2019 o al fatturato del 2019 (prima valeva solo il secondo parametro). Il tutto potendo utilizzare l’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale presentata ovvero altra idonea documentazione (novità), anche autocertificata, con uno sforzo semplificativo rispetto alla precedente versione che limitava l’idonea documentazione alle realtà neocostituite nel 2019.

Il limite dei miniprestiti viene comunque innalzato a 30mila euro(contro i precedenti 25mila). Viene anche semplificato il meccanismo di remunerazione, ora ancorato al solo Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento.

Anche per le imprese destinatarie dei miniprestiti ma con esposizioni non in bonis ante 31 gennaio 2020 è previsto un meccanismo che salvaguarda quelle con esposizioni non più deteriorate, secondo lo stesso meccanismo della lettera g-ter.

Un aspetto importante è stabilito dalla nuova lettera m-bis, che consente a chi ha ottenuto dei prestiti in base alla lettera m) prima della data di entrata in vigore della legge di conversione di ottenere l’adeguamento della durata (dieci anni) e dell’importo finanziato (30mila euro).

Anche per i prestiti della lettera n) (imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro) alla condizione del 25% dei ricavi viene aggiunta quella del doppio della spesa del personale.

Invece la nuova lettera p-bis) prevede che per i finanziamenti di importo superiore a 25mila euro la garanzia è rilasciata con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Infine il nuovo comma 12-bis destina 100 milioni di euro per le garanzie della lettera m) a favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento.

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