Fisco e contabilità

Come determinare le riduzioni Tari da Covid-19

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il tempo stringe. Il termine del 31 luglio per approvare i regolamenti della Tari per il 2020 si avvicina e i Comuni devono decidere come intervenire al fine di definire le misure riduttive e agevolative in favore delle utenze non domestiche, le cui attività sono state sospese in seguito all'emergenza Covid-19, e delle utenze domestiche che maggiormente hanno sofferto in termini economici gli effetti dell'emergenza sanitaria.

Riduzioni Arera
L'Arera, con la deliberazione n. 158/2020, ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni in favore delle utenze Tari. Sono previste delle riduzioni tecniche obbligatorie in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria; delle riduzioni facoltative, che possono essere introdotte dall'Egato, in favore delle utenze non domestiche non obbligate alla sospensione dell'attività, ma che hanno volontariamente chiuso per tenere conto della minore produzione di rifiuti (o comunque della minore potenzialità a produrli) e, infine, delle agevolazioni di carattere sociale in favore delle utenze domestiche disagiate, sempre introducibili in via facoltativa dall'Egato, questa volta in accordo con il Comune. Riduzioni che sinteticamente comportano:
a) Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, già riaperte alla data del 5 maggio 2020, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), per la determinazione della quota variabile della tariffa (per gli enti in Tari), in misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività (obbligatoria);
b) Per le utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati, non riaperte alla data del 5 maggio 2020, l'abbattimento dei coefficienti Kd (minimo e massimo), in misura forfettaria del 25 per cento (pari a circa 3 mesi di chiusura) - obbligatoria;
c) Per le utenze non domestiche che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, spetta all'Egato individuare i giorni di chiusura delle attività, sulla base dei quali applicare i fattori di correzione dei coefficienti Kd - obbligatoria;
d) Per le utenze non domestiche non soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività, ma che hanno chiuso volontariamente, l'Egato può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti - riduzione facoltativa;
e) Per le utenze domestiche l'Egato, in accordo con il Comune, può introdurre un'agevolazione tariffaria qualora in condizioni economicamente svantaggiate, anticipando in sostanza l'applicazione del bonus rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del Dl 124/2019, riduzione facoltativa.
L'applicazione di queste riduzioni è particolarmente complesso per il Comune. In primo luogo, le riduzioni di cui alla precedente lettera a) e b) presuppongono che siano noti i codici Ateco delle utenze non domestiche inserite nella banca dati Tari, informazione non presente per la maggior parte degli enti, che sovente richiede l'aggiornamento manuale delle posizioni. Inoltre, la stima del costo dell'applicazione della riduzione, limitata come detto alla sola quota variabile del tributo, presuppone la conoscenza di questa quota che graverà sulle utenze non domestiche in seguito alla ripartizione dei costi derivanti dal piano finanziario 2020, determinati con le nuove regole del Mtr. Quota che con tutta probabilità potrebbe essere sensibilmente diversa, anche fino al 20 per cento di norma in più, rispetto all'anno precedente. L'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera c) e d), oltre alla problematica dei codici Ateco, comporta la necessità di attendere le determinazioni dell'Egato (almeno per le realtà in cui l'Egato non coincide con il Comune), a cui è paradossalmente affidato il compito di assumere delle decisioni che incidono sul bilancio di altri enti.

Conferma delle tariffe 2019
Nel caso poi di enti che decidano di confermare nel 2020 le tariffe dell'anno 2019, rinviando l'approvazione del piano finanziario al 31 dicembre 2020, come concesso dall'articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020, l'applicazione di queste riduzioni è ancora più complessa, almeno per le utenze non domestiche. Infatti la riduzione prevista per quest'ultime comporta l'abbattimento dei coefficienti Kd e quindi la necessaria modifica delle tariffe non solo delle utenze beneficiate dall'agevolazione, ma anche di tutte le altre utenze non domestiche, per il meccanismo di calcolo del metodo normalizzato. Operazione inconciliabile con la norma del comma 5 sopra citata che permette invece solo di confermare le tariffe tari nelle stessa misura del 2019. L'Arera, nel documento per la consultazione n. 189/2020, ha stabilito che sia l'ente a dover rendere coerenti le due operazioni, mediante l'utilizzo delle prerogative attribuitegli dalla legge. La palla passa insomma al Comune.
Come procedere in questo caso? Come suggerito dall'Ifel, nel documento del 31 maggio 2020, si può pensare di trasformare la riduzione del coefficiente «a monte» della tariffa in una riduzione che agisce «a valle» della tariffa, ma con un risultato equivalente. Ad esempio, si potrebbe stabilire nel regolamento che la quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza non domestica da agevolare sia ridotta in misura proporzionale al numero dei giorni di sospensione obbligatoria dell'attività, nel caso di cui alle precedenti lettera a) e c), ovvero del 25 per cento, nel caso della lettera b). Ottenendo lo stesso risultato in termini di abbattimento, ma senza modificare la tariffa unitaria del tributo, che resterebbe, nell'ipotesi qui affrontata, quella dell'anno 2019.
Questa semplificazione non è invece necessaria per gli enti che riescono ad approvare entro il 31 luglio le tariffe dell'anno 2020, disponendo del piano finanziario riferito al medesimo anno, validato dall'Egato e costruito con le regole del Mtr di Arera. In questo caso infatti è possibile agire sui coefficienti Kd operando gli abbattimenti richiesti dalla delibera 158/2020 e quindi agendo sulle tariffe. Anche se l'ente potrebbe comunque adottare la medesima strada semplificata di cui sopra che, come detto, conduce allo stesso risultato.

Ulteriori semplificazioni
Ma come si potrebbe semplificare ulteriormente questo meccanismo e magari ampliarlo, dato che si presenta probabilmente del tutto insufficiente a tenere conto della situazione di emergenza in cui vertono molte utenze non domestiche?
Va ricordato, come afferma anche la deliberazione Arera 158/2020, che resta ferma la potestà regolamentare dell'ente locale in termini di riduzioni ed esenzioni Tari, come previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013. Quindi ben potrebbe l'ente locale introdurre riduzioni ampliative di quelle previste dall'Arera, che come abbiamo visto rappresentano in alcuni casi abbattimenti obbligatori. Così, ad esempio, l'ente potrebbe tramutare, come sopra illustrato, la riduzione da un abbattimento «a monte» a un abbattimento a «valle», cioè che riduce la quota variabile del tributo dopo che è stata determinata la tariffa. Inoltre, il Comune potrebbe estendere la stessa anche alla quota fissa oltre che a quella variabile, introducendo in questa ipotesi una vera e propria agevolazione, avente finalità economico-sociale più che tecnica. Oppure potrebbe rendere ancora più semplici le riduzioni stabilendo abbattimenti forfettari, ad esempio del 15 per cento per le utenze riaperte al 5 maggio 2020 e del 25 per cento per le altre utenze non domestiche costrette alla chiusura obbligatoria. Inoltre si ritiene possibile che il Comune individui le utenze chiuse (ipotesi sub c) o preveda abbattimenti forfettari per le utenze che hanno chiuso volontariamente (ipotesi sub d), in caso di inerzia dell'Egato (magari previa comunicazione come afferma l'Ifel). Per rendere concretamente applicabili le riduzioni e quindi individuare effettivamente le attività che sono state oggetto di chiusura (obbligatoria o volontaria), si potrebbe pensare di procedere d'ufficio per quelle inserite nelle tabelle 1.a e 1.b allegate alla delibera Arera 158/2020, e di far presentare apposite richieste, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, agli altri soggetti non immediatamente identificabili (per la difficoltà di incrociare i codici Ateco ovvero di capire se siano stati effettivamente obbligati alla chiusura).
Questa impostazione potrebbe consentire agli enti di costruire delle norme regolamentari approvabili entro il 31 luglio e altresì applicabili quantomeno nelle rate del tributo scadenti dopo il 1° dicembre 2020 (tenendo conto della previsione dell'articolo 13, comma 15-ter, del Dl 201/2011). O anche in quelle precedenti, qualora l'ente operi una specifica previsione regolamentare in questo senso, norma che, in quanto favorevole al contribuente (il quale non solo non ha un aggravio, ma neanche una complicazione del suo adempimento tributario, almeno per gli enti in liquidazione d'ufficio della Tari), non viola i limiti della potestà regolamentare.

Il finanziamento delle riduzioni
Quanto sopra comunque non risolve tutti i problemi. Infatti, seppure l'ente potrebbe decidere di finanziare le riduzioni/agevolazioni introdotte con risorse proprie di bilancio, ai sensi del comma 660, senza farle gravare sulle altre utenze non beneficianti delle stesse, come accadrebbe inserendone il costo nel piano finanziario, il finanziamento delle riduzioni previste dalla deliberazione 158/2020 di Arera deve avvenire tuttavia secondo le regole dalla stessa stabilite. Quindi ci si troverebbe comunque nella necessità di scorporare la quota della minore entrata complessiva dovuta alla riduzione corrispondente alla misura minima obbligatoria stabilita dalla deliberazione Arera. Quest'ultima va finanziata secondo le modalità previste dalla stessa autorità (vedasi documento per la consultazione n. 189/2020), mentre la quota residua, imputabile all'ampliamento stabilito dal Comune, potrebbe finanziarsi con il bilancio. Ad esempio, se il Comune avesse ampliato la riduzione prevista dalla deliberazione Arera 158/2020 in favore delle utenze non domestiche obbligate alla sospensione dell'attività e non ancora riaperte alla data del 5 maggio 2020, pari al 25 per cento del coefficiente Kd relativo alla quota variabile (ipotesi sub. b precedente), stabilendo un abbattimento della quota fissa e di quella variabile del 25 per cento, con una minore entrata complessiva di 100, occorre individuare la parte di essa dovuta alla riduzione Arera, ad esempio pari a 45. Quest'ultima comporta un abbattimento di pari importo del costo del piano finanziario 2020 per mezzo della nuova componente di conguaglio Rcnd, rinviandone la copertura ai futuri esercizi (anche se questo meccanismo costringe comunque gli enti a sopportarne il costo in bilancio, salvo che non si ipotizzi una pari contrazione del corrispettivo del gestore, spostando comunque solo il problema), mentre la quota di 55 comporta la necessità di istituire un apposita posta di spesa del bilancio, che controbilancia la minore entrata Tari, da finanziarsi però con altre risorse dell'ente. Probabilmente per semplificare ulteriormente sarebbe meglio consentire agli enti di finanziare il totale costo con il bilancio, ammesso ovviamente che siano in grado di farlo. A questo fine potrebbero utilizzare oltre a eventuali avanzi vincolati relativi a economie dei piani finanziari consuntivi degli anni precedenti, anche i proventi dei permessi di costruire (articolo 109 Dl 18/2020), l'avanzo di amministrazione libero (con tutte le limitazioni previste dall'articolo 187 del Tuel e dell'articolo 109 del Dl 18/2020) e altre risorse correnti.

(*) Vice presidente Anutel

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