Fisco e contabilità

Il finanziamento delle riduzioni Covid-19 previste da Arera

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il recente documento per la consultazione predisposto da Arera in data 26 maggio 2020 affronta la problematica del finanziamento delle riduzioni Tari da introdurre in seguito all'emergenza Covid-19. Completando il quadro delineato dalla medesima autorità con la deliberazione n. 158/2020, con la quale sono state introdotte alcune prime misure di tutela straordinarie volte a mitigare la situazione di criticità derivante per alcune utenze dall'emergenza sanitaria. Aggiungendo tuttavia ulteriori complicazioni a un quadro già di per se estremamente intricato.

Le riduzioni della deliberazione 158/2020
Con la deliberazione 158/2020 l'Arera ha previsto, per i Comuni in Tari, l'introduzione di specifiche riduzioni da applicare ai coefficienti di produttività dei rifiuti Kd delle utenze non domestiche oggetto di sospensione obbligatoria dell'attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare la diffusione del virus. Riduzioni proporzionali al numero dei giorni di sospensione dell'attività (per quelle riaperte alla data del 05 maggio 2020, riportate nella tabella 1.a dell'allegato alla deliberazione), ovvero forfettarie in misura del 25 per cento (per le utenze non ancora riaperte alla predetta data, di cui alla tabella 1.b). Queste riduzioni devono applicarsi anche alle utenze non domestiche sospese comprese nella tabella 2, riportante le categorie di utenze non immediatamente riconducibili ad attività sospese, secondo l'individuazione del periodo di chiusura affidato all'Egato (autorità di bacino, altri enti territoriali o comune a seconda dei casi). A queste riduzioni si aggiungono quelle che in via facoltativa possono essere previste, sempre dall'Egato, in favore delle utenze non domestiche non obbligate alla sospensione, ma che hanno volontariamente interrotto l'attività. Inoltre, l'autorità, in considerazione delle finalità sociali che a mente dell'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 la medesima autorità deve perseguire nell'attività regolatoria del sistema di gestione integrata dei rifiuti, ha altresì previsto la possibilità che l'Egato, in accordo con il Comune, introduca delle misure agevolative anche per le utenze domestiche disagiate, di fatto anticipando l'applicazione del bonus rifiuti previsto dall'articolo 57-bis del Dl 124/2019, ancora privo del Dpcm attuativo.
Tutte queste misure riduttive però, determinando delle minori entrate, finiscono per pesare sulle altre utenze del servizio rifiuti, per il principio della copertura integrale dei costi, da determinare dal 2020 con le regole del Mtr (deliberazione 443/2020). L'Arera, consapevole di quanto sopra, ha rinviato a un successivo provvedimento l'individuazione dei primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle sopra descritte misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche.

Il documento 189/2020
Nel documento 189/2020, attualmente in consultazione fino al 10 giugno e che sarà emanato in via definitiva entro la fine di giugno, l'autorità affronta la problematica anzidetta sotto due aspetti. In primo luogo, apporta dei correttivi ai criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio. A questo fine introduce due componenti di costo previsionale, in aggiunta ai Coi già previsti dal Mtr, relative a voci integrative dei costi effettivi e storici previsti nel Mtr, una di parte fissa e una di parte variabile (COVtf e COVtv). Queste voci consentono di intercettare i nuovi costi generati dall'emergenza Covid-19, nonché gli scostamenti che si avranno nel 2020 rispetto all'anno 2018 delle componenti di costo già riconosciute, sempre a causa dell'emergenza. Inoltre, il nuovo documento aggiunge un'altra componente di costo previsionale, da inserire nel Pef per gli anni 2020 e 2021, denominata COStv, che ha la finalità di coprire i costi di parte variabile derivanti dall'attuazione delle misure agevolative in favore delle utenze domestiche che l'Egato può eventualmente prevedere. Il documento stabilisce che questa componente potrà integrare i costi variabili del Mtr, non risultando chiaro se in caso di introduzione di queste misure agevolative sia obbligatorio finanziarne il costo con il piano finanziario, oppure se sia una mera facoltà.
Onde evitare che gli oneri non coperti per effetto delle minori entrate connesse all'abbattimento dei coefficienti Kd delle utenze non domestiche o comunque alle misure riduttive previste dalla deliberazione 158/2020 per le medesime utenze, siano trasferiti alle utenze non interessate dalla riduzione, viene consentito all'Egato di introdurre nel Pef una componente a conguaglio, denominata RCNDtv. Questa componente dovrà essere pari, al massimo, alla riduzione dei ricavi attesa derivante dalla rimodulazione tariffaria per le utenze non domestiche previste dalla deliberazione n. 158/2020. Componente a conguaglio che abbatte i costi 2020 di pari misura e rinvia la loro copertura alle annualità successive al 2020, fino a 4 anni (non è chiaro se incluso il 2020 o dal 2021). In sostanza, il costo corrispondente alla riduzione concessa alle utenze non domestiche secondo la deliberazione 158/2020, viene sospeso dall'anno 2020 e rinviato alle annualità successive.

Effetti sui bilanci
Quest'ultima soluzione richiede un'attenta valutazione dei suoi effetti sul bilancio degli enti locali che, nella maggior parte dei casi, gestiscono la Tari. Infatti, il calo delle entrate Tari dovuto alla riduzione tariffaria accordata alle utenze non domestiche non si accompagna aduna pari riduzione del costo del servizio richiesto dal gestore. Proprio per questo l'Arera, nel documento 189/2020, sta valutando di consentire agli Egato di ricorrere a un anticipazione erogata dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), pari alla valorizzazione della componente Rcnd, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni anzidette. Anticipazione che vedrebbe come beneficiario proprio il gestore delle tariffe (quindi di norma il Comune) che a sua volta la retrocederrebe ai gestori del servizio (per coprire la parte di costo del servizio che resta senza finanziamento). L'anticipazione va restituita in 3 anni al massimo, con la corresponsione di interessi al tasso che Csea ottiene dal suo istituto bancario per le giacenze liquide. Interessi che graverebbero sul gestore delle tariffe (il Comune). In questo caso l'anticipazione si configurerebbe come una forma di indebitamento, in quanto l'Ente riceve risorse per finanziare il pagamento del compenso del gestore, che rimborsa negli anni successivi allorquando viene inserita nei Pef e, quindi, nelle entrate tariffarie, la componente a conguaglio per le riduzioni Covid-19. Indebitamento che finanzierebbe spese correnti e non spese di investimento, come richiedono invece le norme costituzionali. Insomma un'operazione tutta da chiarire nei suoi rapporti con il bilancio dell'ente locale.

Il limite di crescita delle entrate tariffarie
Inoltre, poiché l'inserimento di questi nuovi componenti previsionali di costo potrebbe determinare il superamento del limite massimo alla crescita delle entrate tariffarie dell'anno 2020 rispetto a quelle del 2019, limite fissato dal Mtr in misura pari al tasso di inflazione programmato, al netto del recupero della produttività e con l'eventuale aggiunta solo della componente incentivante legata ai miglioramenti della qualità del servizio (QL) e di quella legata a modifiche del perimetro gestionale (PG) (con un tetto massimo complessivo del 6,6 per cento), Arera propone di aggiungere un altro parametro nel calcolo del tetto massimo della crescita. Questo parametro è identificato dalla voce C19(2020) e ha l'obiettivo di tenere conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali come quelli dell'emergenza Covid-19, con un valore massimo, stabilito dall'Egato, del 3 per cento. Tuttavia, l'Arera ritiene di mantenere il limite complessivo di crescita tariffaria al 6,7 per cento, cosicché, qualora l'ente non abbia valorizzato i parametri QL e PG, il tasso massimo di crescita salirebbe dal 1,6 per cento (1,7 per cento di inflazione programmata, meno livello minimo del recupero dell'efficienza 0,1 per cento) al 4,6 per cento. Resterebbero penalizzati quegli enti che avevano già previsto costi incentivanti per miglioramenti qualitativi del servizio o per modifiche del perimetro gestionale, che si vedono ridurre il margine di aumento (che resterebbe bloccato al 6,7 per cento nonostante i maggiori costi Covid-19).

L'applicazione delle riduzioni Arera nel caso di conferma delle tariffe 2019
Il documento di Arera, inoltre, cerca anche di dipanare il problema dell'applicabilità delle riduzioni/agevolazioni, previste dalla deliberazione 158/2020, nel caso di conferma da parte degli enti locali delle tariffe 2020 in misura pari a quelle del 2019, come concesso dall'articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020, derogando alla copertura integrale dei costi. In questo caso, l'Arera prevede che le riduzioni anzidette possano essere rese coerenti al ricorso alla deroga di cui all'articolo 107, comma 5, tramite l'opportuno utilizzo da parte dell'ente locale delle prerogative ammesse attribuitegli dalla legge. Ma di questo parleremo nell'altro articolo riportato in questa sezione del Quotidiano.
In conclusione, il documento, pur nel lodevole intento di trovare la quadratura della vicenda, rischia di complicare ancora di più la costruzione dei piani finanziari 2020, tenuto conto che gli enti locali avranno più di qualche difficoltà nel quantificare le riduzioni della deliberazione 158/2020, sia per il complesso sistema di individuazione dei soggetti beneficiari (i codici Ateco non sono presenti nelle banche dati Tari in numerosi casi), sia per il necessario intervento dell'Egato (che in alcune realtà rimane tuttora complesso) e sia per l'incertezza nel quantificare la quota variabile del tributo non ancora nota fintantoché non si conoscono i dati del Pef. Insomma un labirinto sempre più pieno di strade, che rendono l'approvazione del Pef 2020 entro luglio una vera e propria chimera.

(*) Vice presidente Anutel

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