Fisco e contabilità

Sbloccadebiti con verifica «futuribile»

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Tempi stretti per la richiesta di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali. Si chiude il 7 luglio la finestra, che si apre oggi 15 giugno, entro la quale le amministrazioni devono presentare richiesta di accesso alla nuova operazione per il pagamento dei debiti commerciali esistenti a fine 2019 e ancora non pagati.

Se dalla Pcc risultano fatture risalenti al 2019 ancora da pagare, vale la pena di valutare l’opportunità, attivabile anche per il rimborso totale o parziale della parte capitale dell’anticipazione di liquidità prevista dalla manovra di bilancio 2020 ed erogata entro il 15 giugno. Sul nuovo strumento, gestito attraverso la Cdp, il Mef punta 8 miliardi a favore di enti locali e regioni e 4 miliardi a beneficio della sanità.

I passaggi operativi sono ben delineati dalla modulistica approvata con la convenzione Mef-Cdp. Il ricorso all’anticipazione di liquidità deve essere autorizzato con delibera di giunta (della quale vanno riportati gli estremi), da assumere secondo l’articolo 116, comma 1 del Dl 34/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge. Se l’anticipazione è destinata all’estinzione delle fatture o documenti equivalenti occorre allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma certificazione crediti. Questa certificazione dovrà essere definitiva e contenere in relazione al pagamento dell’Iva dovuta sulle fatture in regime di split payment (con relativa quantificazione), se l’amministrazione intende pagarla con risorse proprie o mediante il ricorso all’anticipazione.

Nella domanda poi l’ente deve attestare di impegnarsi, a seguito della sottoscrizione del contratto di anticipazione ad adeguare le previsioni del bilancio nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili, che richiedono l’iscrizione dell’importo concesso al Titolo 6 delle entrate e al Titolo 4 delle spese. L’ente deve inoltre impegnarsi a stanziare in bilancio ogni anno le somme occorrenti all’ammortamento della somma ottenuta. Fa riflettere fra le attestazioni da riportare nella richiesta quella riferita alla «copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento dell’anticipazione». Il rinvio dell’iscrizione delle poste in bilancio al successivo momento dell’approvazione dell’operazione rende “anomala” questa attestazione che non potrà essere che una dichiarazione d’intenti per la variazione di bilancio. Non solo, la norma richiede anche che l’organo di regolarità amministrativa e contabile verifichi questa copertura finanziaria, e occorre riportare in domanda la data in cui la verifica è stata effettuata. A ciascun ente è consentito presentare una sola richiesta di anticipazione.

Successivamente alla ricezione della comunicazione relativa alla concessione dell’anticipazione, l’ente deve inviare alla Cdp, entro il 15 settembre a pena di decadenza della concessione, la proposta del contratto di anticipazione, compilata e sottoscritta, nella quale sono indicati l’importo e la durata di ammortamento dell’anticipazione concessa. Infine, la Cdp provvede ad erogare la quota di anticipazione destinata al pagamento dei debiti indicati nella dichiarazione Pcc, in unica soluzione, entro sette giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto. Dopo di che, ogni ente ha soltanto 30 giorni di tempo per estinguere le fatture.

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