Fisco e contabilità

Preventivi a settembre ma a giugno è ingorgo di scadenze

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

É in arrivo «un rinvio delle scadenze di bilancio in modo da consentire a Regioni e Comuni di incorporare le risorse aggiuntive e poter assolvere ai loro adempimenti di bilancio: la scadenza dovrebbe essere il 15 settembre». Sono le dichiarazioni del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri rilasciate durante la seduta della commissione Bilancio alla Camera in riferimento ai contenuti del prossimo decreto (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 giugno). Rileva in particolare la promessa di «un doveroso ristoro ai Comuni» per le mancate entrate fiscali e per la liquidità, in modo da «colmare il gap» fra quanto già stanziato e quanto necessario per chiudere i bilanci.

Nelle more della definizione dei provvedimenti attuativi sulla proroga del bilancio, il calendario di fine giugno resta intasato dalla scadenza del rendiconto 2019 e da parecchie ulteriori attività: versamento delle multe, Iva, relazione sulla performance, deliberazione sulle somme non soggette ad esecuzione forzata, PagoPa e novità in tema di Ordinativo Informatico di Pagamento.

Innanzi tutto, il Dm 30 dicembre 2020 relativo alle disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, ha previsto l'obbligo di versare entro il 30 giugno 2020 (a regime il termine sarà il 30 aprile) il 50 per cento dei proventi delle multe eseguite sulle strade di proprietà di altri enti.

Il 30 giugno è anche il termine perentorio per l'invio della nuova certificazione attestante il conseguimento del pareggio per il solo anno 2017 che gli enti locali sono tenuti a presentare qualora la certificazione già trasmessa nei termini di legge sia risultata difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione relativo a tale esercizio finanziario (comma 473-bis, articolo 1, legge 232/2016).

In materia di Iva, la novità consiste nella proroga di due mesi (disposta dall'articolo 62, comma 1, del Dl 18/2020) rispetto al termine ordinario del 30 aprile, per la presentazione della dichiarazione annuale 2019

Nessuna variazione, poi, per la relazione sulla performance relativa all'anno 2019, da pubblicare sul sito, dopo la validazione da parte dell'organismo di valutazione.

Entro il 30 giugno deve pure essere notificata al tesoriere la deliberazione della giunta per la quantificazione delle somme non soggette a esecuzione forzata per il secondo semestre 2020 (articolo 159 del Tuel).

Dal 1° luglio decorrerà poi l'obbligo per gli enti locali di inserire nell'Ordinativo Informatico di Pagamento (Opi) la data di scadenza della fattura, con liberazione dall'onere di comunicazione dei dati relativi ai debiti scaduti non estinti nel mese precedente, di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del Dl 35/2013.

Nessuna proroga (per ora) infine sulla scadenza del 30 giugno per l'utilizzo obbligatorio di pagoPa per tutte le tipologie di incasso, senza alcuna esclusione (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 aprile). Dopo questa data i servizi di pagamento alternativi a PagoPa risulteranno dunque illegittimi. La norma stabilisce anche che il mancato adempimento delle pubbliche amministrazioni incide anche sulla misurazione e valutazione della performance e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. L'articolo 1, comma 8 del Milleproroghe (Dl 162 / 2019) aveva infine spostato di sei mesi il termine previsto dall'articolo 65, comma 2, del Dlgs 217/2017, a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (Psp) esclusivamente attraverso pagoPa.

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