Personale

Gli stipendi ai supplenti vengono dopo Irpef e Irap

È sanzionabile il dirigente scolastico che, per pagare i supplenti, non versa Irpef eIrap. A un direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) di unascuola pubblicasono stati comminati tre giorni di sospensione per aver omesso di accantonare le somme necessarie al pagamento di Irpef e Irap, così esponendo a sanzioni l’istituto scolastico (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri).

La vicenda
Il dipendente ha impugnato la sospensione, affermando di aver dovuto utilizzare i fondi destinati alle tasse per il pagamento degli stipendi del personale supplente e ha sostenuto che l’autonomia e la discrezionalità di cui gode il direttore permettono lo spostamento di fondi da una posta all’altra del bilancio scolastico.
Inoltre, la sua scelta avrebbe trovato conferma nella comunicazione del 1° dicembre 2000 dell’Ufficio scolastico per la Lombardia, secondo cui tra le spese da onorare con precedenza assoluta rientravano gli stipendi dei supplenti, anche con possibilità di attingere a tal fine ai fondi destinati al pagamento dell’Irap e dell’Irpef.
Infine, il Dsga ha sostenuto che lo spostamento dei fondi da una voce all’altra del bilancio, ove avvenuta senza profitto personale ed errori di valutazione, non costituisce comportamento sanzionabile, tanto più laddove, come nel caso specifico, le somme a titolo di tributi siano state regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio, e il comportamento ascritto al direttore sia costituito esclusivamente nel loro omesso accantonamento, da cui è dipeso il mancato pagamento.

La decisione
Entrambi i gradi del giudizio di merito hanno dato sfavorevole per il dipendente. Con la sentenza 4447/2017 la Cassazione ha osservato che dall’esame del Dpr 275/1999 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) e del decreto interministeriale 44/2001 (regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) è possibile evincere che tra i compiti specifici al cui assolvimento è chiamato il direttore rientrano la tenuta della contabilità, le registrazioni e il versamento delle somme dovute a titolo di Irpef e Irap.

Ebbene, concludono i giudici, l’autonomia del direttore non può in nessun caso spingersi sino a consentire la distrazione di somme da una voce all’altra. In più, dal comportamento tenuto dal lavoratore sono derivati danni per l’amministrazione scolastica, consistenti negli interessi di mora applicati dagli uffici tributari, circostanza ulteriormente confermativa della rilevanza disciplinare dell’inadempimento commesso dal dipendente, sicché la sanzione disciplinare è stata considerata correttamente comminata.

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