Personale

Assunzioni senza piano, attività interne alla mansione, preavviso e trattamento accessorio

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Assunzione in violazione delle norme
Costituisce danno erariale l'assunzione di un dipendente a tempo determinato con contratto part time, inserito nello staff del sindaco ai sensi dell'articolo 90 del Tuel, in violazione dei limiti imposti dalla normativa in materia di personale. È quanto stabilito dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, con sentenza n. 8 del 31 gennaio 2017, di fronte all'assunzione avvenuta nonostante l'ente non avesse rispettato la riduzione della spesa del personale, l'attivazione della programmazione triennale del fabbisogno, il piano delle azioni positive e il rispetto dei limiti della spesa del personale a tempo determinato. Tali violazioni richiamate sono esplicitamente previste dalla normativa in vigore quali cause di divieto per procedere ad assunzioni in qualsiasi forma, ivi inclusa l'assunzione del personale di staff del sindaco. La sezione ha quindi riconosciuto la responsabilità erariale, posto che «proprio l'elevato grado di complessità della normativa sui divieti di assunzione (la cui esistenza era, peraltro, universalmente nota, anche perché fatta oggetto di vivace e continuo dibattito, anche negli enti locali), avrebbe dovuto suggerire al sindaco una maggior cautela, richiedendo un formale approfondimento sulla legittimità dell'operazione agli organi dotati delle sufficienti competenze tecniche, posto che egli ne era sprovvisto».

Attività all'interno della mansione
La Corte di cassazione civile, sezione Lavoro, con la sentenza n. 2145 del 27 gennaio 2017 ha preso in esame il ricorso di un dipendente il quale, essendogli stati affidati «nuovi compiti e responsabilità», richiedeva il riconoscimento di retribuzioni aggiuntive da parte dell'ente datore di lavoro riferendosi in modo particolare all'articolo 53 del Dlgs 165/2001, che permette alle pubbliche amministrazioni di retribuire tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio. La Corte, ha respinto le richieste del lavoratore, illustrando come l'articolo 52 del Dlgs 165/2001 (nel testo anteriore alla novella recata dall'articolo 62, comma 1, del Dlgs 150/2009), «assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 cod. civ. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione». In altre parole, il datore di lavoro pubblico, quanto alla individuazione delle mansioni esigibili da parte del lavoratore, ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato.

Termine di preavviso
L'Aran esamina il caso della risoluzione del rapporto di lavoro, per sopravvenuta inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e della relativa indennità sostitutiva di preavviso per un dipendente che vanta una anzianità lavorativa complessiva di 30 anni nel pubblico impiego, di cui 10 prestati presso l'ente dove attualmente presta servizio e gli altri presso altre amministrazioni. L'Agenzia, con parere Ral-n. 1906 - Orientamenti Applicativi del 9 febbraio 2017, illustra come, ai fini della determinazione del termine di preavviso, l'anzianità non può che essere quella maturata presso l'ultimo datore di lavoro, salvo il caso in cui il dipendente sia pervenuto presso tale ultimo datore di lavoro per effetto di processi di mobilità. Infatti, in proposito, viene ricordato che, in base alle previsioni dell'articolo 30 del Dlgs 165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni pubbliche, il rapporto di lavoro del dipendente non si estingue ma continua con gli stessi contenuti e con le medesime caratteristiche con un nuovo e diverso datore. Proprio, in considerazione di tale aspetto, l'Aran ritiene che, in presenza di avvenuti processi di mobilità, la durata del periodo di preavviso, ai sensi dell'articolo 12 del Ccnl del 9 maggio 2006, debba essere calcolata con riferimento all'anzianità di servizio maturata sia presso l'ente presso il quale il dipendente attualmente lavora, sia presso la diversa amministrazione di provenienza, prima del trasferimento. Diverso, invece, il caso in cui l'inquadramento presso l'ultimo ente sia avvenuto a seguito di un nuovo concorso pubblico, dato che in questa ipotesi si instaura un nuovo e diverso rapporto di lavoro.

Fondi comunitari e trattamento accessorio
Costituiscono oggetto della limitazione di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, le spese di personale per trattamento accessorio finanziate con risorse provenienti da fondi comunitari? La questione è stata sottoposta alla Corte dei conti della Campania, la quale, con deliberazione n. 24/201/Qmig ha rilevato un conflitto interpretativo in merito, e ritenuto che il quesito integri una questione di massima di particolare importanza, sospende la pronuncia e rimette gli atti al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. In modo particolare:
- da un lato, «l'esclusione delle risorse comunitarie dall'aggregato della spesa del personale rilevante soltanto ai fini dell'osservanza del comma 557 della L. n. 296/2006 e che trova giustificazione nella neutralità di tali risorse, non può comportare la automatica esclusione di tali risorse anche dai fondi per la contrattazione. […] Pertanto, ad avviso della Sezione, anche le risorse di provenienza comunitaria eventualmente destinabili per incentivi al personale dipendente debbono affluire nei fondi unici per la contrattazione decentrata ed essere sottoposte alla disciplina del su riportato art. 9, comma 2 bis non rientrando in alcuna delle deroghe contemplate nelle predette deliberazioni delle Sezioni Riunite» (Puglia, deliberazione n. 98/2013/Par);
- dall'altro, per la sezione Abruzzo, «la fattispecie all'esame odierno appare riconducibile, per analogia, alle ipotesi in deroga essendo le stesse, potenzialmente, non destinate alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa. Dette risorse, infatti, alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica ma solo di quelle professionalità interne dotate di particolari competenze coinvolte in progetti specifici».

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