Personale

Sulle capacità assunzionali altre incognite dalle sezioni regionali della Corte dei conti

di Gianluca Bertagna

Rischia di mettere in crisi alcune certezze degli enti locali sulle proprie capacità assunzionali la deliberazione n. 23/2017 della Corte dei conti della Lombardia.
Negli ultimi anni, infatti, oltre ai limiti sul contenimento della spesa, la legge ha introdotto anche percentuali di turn-over rispetto alle cessazioni dell'anno precedente. Vale la regola generale della possibilità di utilizzo dei budget residui del triennio precedente. Ma come avviene concretamente questo calcolo dinamico?
Nel parere i magistrati contabili concludono affermando che si deve applicare la percentuale vigente nell'anno calcolata sulla spesa delle cessazioni del triennio precedente. Nello specifico, un Comune tra i mille e i diecimila abitanti che rispetta i parametri dipendenti/popolazione nel 2016, nel 2017 potrà assumere nel limite del 75% prendendo come riferimento le cessazioni avvenute nel triennio precedente ovvero quelle degli anni 2014-2015-2016.

Il personale cessato nell'anno precedente
Questa lettura, però, non è in linea con il testo letterale delle disposizioni normative. Infatti, sia l'articolo 3, comma 5, del Dl 90/2014, sia l'articolo 1, comma 228, della legge 208/2015, introducono le percentuali del turn-over sempre con riferimento al «personale cessato nell'anno precedente», mai lasciando intravedere la possibilità di fare un cumulo della spesa dei cessati. Di anno in anno quindi, si crea un budget (così lo chiama, per esempio, la Funzione pubblca nella circolare n. 1/2015) calcolato sulla spesa dei cessati «dell'anno precedente» e non sulla somma del triennio precedente come sostiene la Corte dei conti della Lombardia.
Semmai, la questione si pone sull'utilizzo dei resti, ma di certo non su un ricalcolo necessario di anno in anno. Infatti, l'articolo 3, comma 5, del Dl 90/2014 è stato integrato dall'articolo 4, comma 3, del Dl 78/2015, prevedendo che «è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente». Non c'è dubbio, quindi, che ogni anno si calcola la percentuale rispetto alla spesa dei cessati dell'anno prima e poi si potranno utilizzare anche i residui delle «quote percentuali» delle facoltà assunzionali del triennio precedente.
Il senso della norma, quindi, è permettere l'utilizzo di un resto di una facoltà già calcolata e non interamente utilizzata. Anche le schede di lettura della Camera dei deputati hanno descritto tale disposizione come la possibilità di utilizzare i residui delle facoltà assunzionali; da nessuna parte, quindi, è affermato che si debba (ri)fare di anno in anno un calcolo utilizzando le cessazioni del triennio precedente.

Le conferme interpretative
Ulteriore conferma è contenuta nella circolare della Funzione pubblica n. 1/2015, la quale per spiegare l'applicazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 afferma che i budget vincolati per gli enti di area vasta sono quelli degli anni 2015 e 2016, mentre «rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti», con ciò confermando che nel 2015 e nel 2016 non si debbono fare dei ricalcoli sui cessati del triennio precedente, ma che le facoltà assunzionali utilizzabili sono quelle già calcolate con le percentuali vigenti tempo per tempo.
E ancora. Sulle modalità di utilizzo dei resti delle capacità assunzionali basta dare uno sguardo anche al Dpcm 1 dicembre 2016 con il quale il Consiglio dei ministri ha autorizzato le assunzioni di alcune amministrazioni centrali. Dalle tabelle è facile vedere che ogni anno si crea un budget rispetto alle cessazioni dell'anno precedente e che tale budget, se non interamente utilizzato, si può ancora impiegare per nuove assunzioni.

Il parere della Cdc Lombardia n. 23/2017

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