Personale

Intese integrative, triplo vincolo alle scelte unilaterali

L’ampliamento degli spazi lasciati alla contrattazione collettiva e alle altre forme di relazione sindacale è senza alcun dubbio uno degli elementi caratterizzanti di maggiore rilievo dello schema di decreto legislativo di riforma del pubblico impiego emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 124/2015, approvato in via preliminare dal Governo e trasmesso al Parlamento mercoledì scorso. Si può dire che la scelta legislativa è quella di cambiare completamente pagina rispetto alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009, che avevano limitato il ruolo della contrattazione collettiva, e quindi delle organizzazioni sindacali, a vantaggio degli spazi riservati alla legge, ai regolamenti ed agli gestionali adottati dai dirigenti.
La modifica indubbiamente di maggiore rilievo è quella contenuta nel nuovo testo dell’articolo 40, comma 1: dalla limitazione dell’intervento dei contratti alla sola sfera degli obblighi e dei diritti strettamente connessi al rapporto di lavoro, oltre che alle relazioni sindacali e al trattamento accessorio, si passa all’estensione della competenza della contrattazione all’intero rapporto di lavoro.

Le decisioni unilaterali
Assai importante è anche la revisione, con restrizione, dalle clausole che consentono alle amministrazioni di decidere unilateralmente, anche se per una durata provvisoria, in caso di mancato raggiungimento di una intesa con le organizzazioni sindacali. Questo risultato viene perseguito attraverso tre interventi legislativi: le amministrazioni potranno ricorrere a questo istituto solamente nel caso in cui si determina un «pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa», la contrattazione nazionale potrà individuare un termine minimo di durata obbligatoria delle trattative e viene previsto l’obbligo di continuare a dare corso alla contrattazione anche dopo l’adozione della scelta unilaterale.

La possibilità di deroga
Con una modifica all’articolo 2 torna a essere prevista come opzione ordinaria la possibilità per la contrattazione collettiva di derogare, nelle materie che sono ad essa rimessa, alle previsioni legislative. L’eccezione, che sulla base delle prescrizioni del Dlgs 150/2009 era invece la regola ordinaria, è che la legge disponga espressamente la sua immodificabilità da parte dei contratti collettivi. Si tratta di una modifica di grande rilievo sia come disposizione di principio sia negli effetti concreti, perché aumenta la rilevanza della contrattazione collettiva.
I singoli dirigenti, nell’adozione degli atti gestionali che hanno come oggetto la organizzazione e la gestione del rapporto di lavoro, sono tenuti a darne informazione ai soggetti sindacali e, nei casi in cui è previsto dal legislatore, alle ulteriori forme di relazione sindacale non contrattuale, come ad esempio l’incontro, la concertazione, l’esame congiunto eccetera.
Viene trasferito dalle abrogate dotazioni organiche alle scelte relative all’organizzazione degli uffici l’obbligo di dare corso alla informazione preventiva ai soggetti sindacali, ma a condizione che il ricorso a questo istituto sia previsto nei contratti collettivi a livello nazionale.
Viene irrogata la sanzione della nullità per le disposizioni contrattuali che prevedono vincoli ulteriori rispetto a quelli dettati dal legislatore in materia di procedimenti disciplinari, mentre i contratti dovranno prevedere le sanzioni per le assenze ingiustificate nei giorni precedenti e successivi a quelli festivi.
Infine va ricordata la previsione per cui i contratti nazionali possano intervenire sulle procedure e le modalità della mobilità volontaria e che sulle assunzioni flessibili gli interventi sono rimessi alla contrattazione nazionale e non a quella decentrata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©