Personale

Statuto degli autonomi al rush finale

Più tutele nelle transazioni commerciali e contro i ritardi nei pagamenti (diventano «abusive» le clausole che concordano termini “per saldare” superiori a 60 giorni dalla consegna della fattura al cliente). Si allarga il perimetro delle spese deducibili (fino a 10mila euro per corsi di aggiornamento professionale, master e convegni - fino a 5mila per orientamento e ricerca di nuove opportunità); e se arriva un figlio si potrà ricevere l’indennità di maternità pur continuando a lavorare (non scatta l’astensione obbligatoria). I professionisti potranno, poi, partecipare a bandi e appalti pubblici per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca (senza fare concorrenza alle aziende), e sono equiparati alle Pmi per l’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.
Oggi, salvo sorprese dell’ultima ora, la Camera accenderà semaforo verde allo «Statuto del lavoro autonomo», che dovrà poi tornare al Senato per l’approvazione definitiva.

Testo e modifiche
Il Ddl, in 22 articoli, contiene, per la prima volta, anche una disciplina dello smart working, che si configura come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (non è quindi una nuova tipologia contrattuale), caratterizzata dall’utilizzo di strumenti tecnologici, eseguito in parte all’interno dell’azienda, in parte all’esterno.

«Si completa il Jobs act - sottolinea Maurizio Del Conte, numero uno di Anpal e autore del provvedimento -. Le nuove regole proteggeranno e valorizzeranno il lavoro autonomo genuino, che è strategico per la parte più avanzata del tessuto economico e produttivo del Paese».

Dall’esame in commissione Lavoro della Camera, presieduta da Cesare Damiano (Pd), il cosiddetto Ddl «Del Conte» ha imbarcato una serie di modifiche: da luglio la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori, anche a progetto, diventa strutturale, ed estesa (è un’altra novità) ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva dello 0,51 per cento. È affidata, invece, a una delega l’estensione delle tutele di malattia e maternità anche ai “non ordinisti” (vale a dire gli iscritti alla gestione separata Inps), rimettendo al governo la possibilità di prevedere un’aliquota aggiuntiva massimo di 0,5 punti percentuali.

Il diritto alla disconnessione
Sul fronte lavoro agile, inoltre, si prevede che l’accordo scritto tra azienda e lavoratore dovrà disciplinare i tempi di riposo (il cosiddetto diritto alla disconnessione); e si chiarisce che il trattamento economico e normativo non dovrà essere inferiore a quello applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’impresa in attuazione dei contratti collettivi (non solo nazionali, ma anche aziendali). «Si rafforza l’articolo 51 del Dlgs 81 del 2015, attuativo del Jobs act, quale modello di riferimento standardizzato che regola i rinvii dalle leggi ai contratti, già utilizzato, per i premi variabili detassati», commenta Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma.

Per il resto, il Ddl conferma l’arrivo di diverse novità per gli oltre due milioni di partite Iva e collaboratori: si estende agli autonomi la disciplina relativa all’abuso di dipendenza economica e si conferisce al professionista il diritto a utilizzare gli apporti originali e invenzioni (tranne i casi in cui l’attività inventiva è oggetto del contratto e per questo retribuita).

Malattia, infortunio e gravidanza
Si introduce, poi, una disciplina più favorevole in caso di malattia, infortunio e gravidanza: in queste circostanze, se si svolge un’attività continuativa per il committente, il rapporto di impiego non si estingue (senza diritto a corrispettivo) e può essere sospeso fino a 150 giorni (salvo il venir meno dell’interesse del “datore”). Non solo: in caso di maternità, previo consenso del committente, la neo-mamma potrà essere sostituita da altri colleghi di fiducia, in possesso dei requisiti professionali. Se la malattia o l’infortunio è molto grave, si può interrompere il versamento di contributi e premi fino a due anni (si restituiranno in rate mensili).

E ancora: sul fronte delle spese
si specifica che tutti gli esborsi per l’esecuzione di un incarico sostenute dal “datore” non costituiscono compensi in natura per il professionista (vale a dire non concorrono a formare il suo reddito).

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