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Il Tar bacchetta il Miur: ora sveli l’algoritmo sui trasferimenti dei prof

L’algoritmo con il quale il Miur determina i trasferimenti interprovinciali del personale docente integra gli estremi di un documento accessibile e, pertanto, deve essere reso pubblico, non sussistendo al riguardo preclusioni legate alla tutela della proprietà intellettuale. Ad affermarlo è il Tar del Lazio con la sentenza 3769 depositata ieri che ha ordinato al ministero dell’Istruzione di rendere noto il sistema di calcolo finito sotto accusa per aver gestito lo scorso anno la mobilità dei docenti.

Il caso
La controversa vicenda prende le mosse dalla richiesta di accesso, presentata da Gilda insegnanti, al linguaggio sorgente dell’algoritmo di calcolo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente, previsto dal CCNI sulla mobilità 2016 di cui alla legge 107/2015, c.d. La Buona Scuola. L’ostensibilità del software veniva però di fatto negata dal Miur che rispondeva alla richiesta redigendo una sorta di memorandum nel quale si limitava ad una descrizione esemplificativa della procedura informatica con una conseguente casistica esemplificativa. In sostanza, il ministero aveva - nel documento redatto in risposta alla richiesta di accesso - spiegato in concreto il funzionamento del sistema di calcolo riportando altresì dei casi pratici. Ciò, tuttavia, non era ritenuto sufficiente dall’associazione ricorrente la quale riteneva di poter accedere direttamente all’algoritmo “responsabile delle operazioni di mobilità”. Di qui il ricorso al Tar del Lazio che, analizzati i diversi aspetti problematici e i rilevi di novità della questione, si è espresso in favore della ricorrente condannando il Miur a rendere pubblico il sistema di calcolo.

La decisione
Per risolvere la questione i giudici capitolini hanno dovuto affrontare diversi nodi giuridici: la rilevanza del software quale parte integrante del documento amministrativo; la configurazione dell'atto amministrativo informatico e la relativa disciplina applicabile; la qualificazione del software utilizzato in termini di opera d'ingegno, in quanto tale tutelata dalla normativa in materia di proprietà intellettuale.
Ebbene, il Tar una volta valutato il software che gestisce l'algoritmo in termini di atto amministrativo e, nello specifico, documento amministrativo informatico, ha ritenuto che la mera descrizione dell'algoritmo e del suo funzionamento «non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente». In sostanza, la descrizione della modalità di funzionamento dell'algoritmo «assicura una conoscenza assolutamente non paragonabile a quella che deriverebbe dall'acquisizione del richiesto linguaggio sorgente».
Per il Collegio, infatti, «sebbene l’amministrazione abbia effettivamente fornito a parte ricorrente, con il richiamato memorandum, le istruzioni espresse in lingua italiana e in forma di algoritmo in quanto descrittive della sequenza ordinata dei relativi passaggi logici, il che permette evidentemente di assicurare la comprensibilità del funzionamento del software anche al cittadino comune, tuttavia, non si può fondatamente escludere l’interesse e il diritto per il destinatario dell'atto, e nella presente fattispecie dell'associazione sindacale che rappresenta i predetti destinatari, di avere piena contezza anche del programma informatico che può aversi solo con l'acquisizione del relativo linguaggio sorgente». Quanto al limite posto dalla tutela della proprietà intellettuale, prosegue il Tar, nonostante l'accesso richiesto dalla ricorrente «si presenta particolarmente penetrante», data la non adeguatezza del memorandum dell'Amministrazione a soddisfare l'interesse sotteso alla richiesta d'accesso, l'ostensione deve essere consentita «fermo restando che delle informazioni ottenute dovrà essere fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente un uso funzionale all'interesse fatto valere con l'istanza di accesso».

I commenti
Piena soddisfazione sull'esito della vicenda è stato espresso dall' associazione sindacale ricorrente. «L’ordine imposto al Miur di consegnare entro 30 giorni copia dei codici sorgente dell’algoritmo - afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti - consentirà di fare chiarezza sugli errori responsabili dell'allontanamento di numerosi docenti dalle sedi che sarebbero loro spettate in base ai criteri dichiarati nelle domande di trasferimento». Inoltre, commenta l’avvocato Michele Bonetti, uno dei patrocinatori del ricorso: «la Gilda valuterà l’opportunità di promuovere una campagna risarcitoria per tutti i docenti vittime dell’algoritmo, riservandosi anche di presentare un esposto alla Corte dei Conti».

La sentenza del Tar Lazio n. 3769/2017

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