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Concorsi pubblici, il copyright sui test non ferma il diritto d'accesso

di Alberto Ceste

Il candidato escluso dal concorso per esami per l'ammissione come allievo ufficiale all'Accademia della Guardia di finanza ha diritto di visionare ed estrarre copie fotostatiche e di trascrivere il contenuto dei libretti dei test oggetto delle prove attitudinali. L'Amministrazione non può negargli l'accesso complesso ai documenti amministrativi per motivi legati al copyright e al diritto d'autore o in ragione del buon andamento di futuri accertamenti attitudinali che potrebbe svolgere riutilizzando lo stesso materiale testologico in successivi concorsi del Corpo. A ciò, infatti, osta l'articolo 24 comma 7 primo periodo della legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui “deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Così il Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza n. 1013 del 6 marzo 2017.

Oggetto ed esercizio del diritto di accesso
Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della legge n. 241/1990 si intende:
• per diritto di accesso quello degli interessati di prendere visione e di estrare copia dei documenti amministrativi (lettera a);
• per interessati tutti i privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale chiedono l'accesso.
A propria volta, l'articolo 25 comma 1 della legge n. 241/1990 stabilisce che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge”. L'esame e l'estrazione di copia sono quindi previste come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe od eccezioni di sorta.

Le cause di esclusione del diritto di accesso e loro limiti
Il diritto in esame, funzionale ad assicurare i principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa contemplati dall'articolo 1 comma 1 della stessa legge n. 241/1990, è soggetto alle cause di esclusione previste dall'articolo 24 commi 1, 3, 6 e 7 secondo periodo, che sono però tassative e non consentono comunque alla Pubblica amministrazione di esercitare un impedimento illimitato all'accesso in nome di cause escludenti l'accesso non previste dalla legge. L'Amministrazione, inoltre, deve consentire all'interessato sia la visione del documento sia la possibilità di estrazione di copia, oltre che l'accesso cosiddetto “a scopi difensivi” degli interessi giuridici dell'istante.

Le cause di esclusione ai documenti concorsuali
Anche nel peculiare ambito del diritto di accesso ai documenti di un procedimento concorsuale, la giurisprudenza amministrativa ha sempre confermato le conclusioni sopra menzionate, stabilendo l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione di esclusione o di limitazione del diritto dell'interessato di visionare e di estrarre copia dei relativi documenti, ivi compresi gli elaborati scritti degli altri candidati (Tar Toscana – Firenze, sezione I, sentenza n. 121 del 23 gennaio 2017), fatto salvo che:
• la procedura concorsuale non si sia ancora esaurita (Tar Toscana - Firenze, sezione I, sentenza n. 121 del 23 gennaio 2017);
• l'istanza provenga da coloro che non risultano candidati o aspiranti al concorso, poiché gli stessi non hanno un interesse qualificato ad ingerirsi nella legittimità o meno di atti che sono per essi improduttivi di conseguenze favorevoli o sfavorevoli, se non sul piano eventuale ed occasionale delle aspettative di mero fatto (Tar Campania – Napoli, sezione I, sentenza n. 38 del 23 febbraio 1995).

Lo sfruttamento economico dei test concorsuali
Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'esercizio preteso dal privato di estrarre copia e di trascrivere il contenuto dei test concorsuali è pienamente consentito dall'articolo 24 comma 7 primo periodo della legge n. 241/1990, in quanto il medesimo:
• non può mai legittimare forme di sfruttamento economico della riproduzione documentale ottenuta;
• la copia “è posta sotto la responsabilità del soggetto interessato che ne risponde per utilizzi diversi da quelli strumentalmente collegati alla tutela della propria posizione giuridica”;
• “la natura di opera dell'ingegno dei documenti, di cui si chiede l'ostensione, non rappresenta una causa di esclusione dell'accesso, tenuto conto che la disciplina dettata a tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale è funzionale a garantire gli interessi economici dell'autore ovvero del titolare dell'opera intellettuale, mentre la normativa sull'accesso è funzionale a garantire altri interessi”.
Le norme sul copyright non precludono quindi la riproduzione delle informazioni ottenute in maniera funzionale all'interesse fatto valere con l'istanza di accesso, ma solo il loro sfruttamento economico.
I rischi paventati dalla Guardia di finanza connessi ad un'eventuale indebita diffusione della documentazione così legittimamente ottenuta non costituiscono dunque ragioni sufficienti per comprimere il pieno esercizio del diritto di accesso.

Orientamenti giurisprudenziali
L'ordinanza commentata pare dare il via ad un'importante ampliamento del contenuto del diritto di accesso esercitabile in relazione ai documenti concorsuali e superare il precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, se l'istanza d'accesso verte su prove psico-attitudinali di un concorso non è accoglibile, poiché la preventiva conoscenza delle stesse e del loro criterio di valutazione potrebbe determinare un ingiustificato vantaggio per i candidati ancora da esaminare (Tar Lazio – Latina, sentenza n. 4 del 17 gennaio 2004).

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