Personale

Responsabilità contabile, senza fatture niente rimborso delle spese legali

di Guido Befani

È inammissibile il pagamento « in via diretta» da parte dell'amministrazione delle spese legali non congruamente documentate del dipendente prosciolto, laddove la normativa di riferimento prevede unicamente il rimborso documentato e il procedimento speciale di anticipazione. È quanto afferma la VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 marzo 2017 n. 1154.

Il caso
Il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici prosciolti nei giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa e sui presupposti necessari per l'accoglimento delle relative domande.

Le condizioni per il rimborso
Nel respingere le argomentazioni dell'appellante, il Collegio ha in primo luogo richiamato la ratio delle disposizioni normative di riferimento (articolo 18 comma 1 Dl 25 marzo 1997 n.67 e articolo 10-bis comma 10 del Dl 30 settembre 2005 n. 203) che hanno la finalità di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali.
In particolare, il rimborso può essere chiesto in presenza delle condizioni normativamente previste:
nesso di strumentalità e di connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente (con esclusione del proscioglimento disposto esclusivamente per ragioni di rito)
• valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato sulla parcella presentata a rimborso.
Ciò premesso, per il rigetto delle pretese restitutorie del caso di specie, è apparso decisivo il rilievo fattuale rappresentato dalla presentazione non di una domanda di rimborso delle spese sostenute, bensì il loro pagamento in via diretta senza neppure ricorrere al procedimento speciale di anticipazione previsto dall'articolo 18 del decreto-legge più volte citato.

Conclusioni
Poiché la domanda di rimborso non è stata corredata dalle fatture attestanti l'avvenuto pagamento degli onorari al difensore (bensì soltanto da meri «progetti di liquidazione» redatti dallo stesso difensore), l'amministrazione non poteva che astenersi da ogni iniziativa di pagamento. La legge infatti si riferisce al rimborso e non consente, invece, che vi sia l'attivazione di un procedimento diverso, volto al pagamento diretto di somme al difensore, restando ovviamente salva la possibilità per l'appellante di procedere nuovamente alla richiesta di rimborso, nel rispetto questa volta delle condizioni di legge.

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