Personale

I dubbi di enti e amministrazioni pubbliche su retribuzione di posizione e tredicesima

Risposte a cura dell'Aran (*)

L’assenza per fruizione del congedo non retribuito per la formazione, di cui all’articolo 5 della legge n. 53/2000, e quelle per malattia comportano la decurtazione della retribuzione di posizione dei titolari di posizione organizzativa? In caso di risposta affermativa, la retribuzione di risultato deve essere calcolata sulla retribuzione di posizione effettivamente liquidata, a seguito della decurtazione, al dipendente incaricato della posizione organizzativa oppure sulla retribuzione di posizione formalmente prevista in relazione alla posizione organizzativa di cui si tratta? (Comparto Regioni e autonomie locali)
Relativamente alle particolari problematiche prospettate, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) 
in base all’articolo 5, comma 3, primo periodo, della legge n. 53/2000, durante il periodo di fruizione del congedo per la formazione, il dipendente non ha diritto alla retribuzione. Pertanto, il lavoratore titolare di posizione organizzativa, che si avvale del congedo per la formazione e per tutta la durata dello stesso, non ha diritto a percepire né il trattamento economico stipendiale né la retribuzione di posizione né alcuna altra voce retributiva;
b) 
in caso di assenza per malattia del titolare di posizione organizzativa, trovano comunque applicazione le previsioni dell’articolo 71 della legge n. 133/2008, che prevedono la decurtazione dei trattamenti accessori del personale per i primi 10 giorni di assenza dal servizio a tale titolo; conseguentemente, si procederà anche alla decurtazione della retribuzione di posizione, in presenza dei presupposti legali; 
c) 
in proposito, troveranno, comunque, applicazione anche le regole sulla riduzione del trattamento economico, in connessione alla durata della malattia, stabilite nell’articolo 21, comma 7, del Ccnl 6 luglio 1995; infatti, la retribuzione di posizione, corrisposta al personale incaricato delle posizioni organizzative, rientra certamente tra le voci retributive che devono essere percentualmente decurtate, per i periodi di assenza per malattia successivi al nono mese nel triennio, secondo quanto disposto dalla suddetta clausola contrattuale. A tal fine si ricorda che il citato articolo 21, comma 7, del Ccnl del 6 luglio 1995 impone la riduzione dell'intera “retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità pensionabili” ed entrambe le caratteristiche qualificano, appunto, anche la retribuzione di posizione;
d) 
sul punto relativo alle modalità di computo della retribuzione di risultato e cioè se la stessa debba essere calcolata con riferimento alla retribuzione di posizione teoricamente spettante o a quella effettivamente corrisposta (ridotta per le fattispecie sopra evidenziate), si evidenzia che il Ccnl 31 marzo 1999 (articolo 10, comma 3) fa espresso riferimento alla retribuzione di posizione attribuita espressione che sta ad indicare il valore economico (teorico) della specifica posizione organizzativa.  Al fine di evitare ogni dubbio applicativo, si ricorda anche che, relativamente alla retribuzione di risultato troverà applicazione la regola generale (articolo 10, comma 3, del Ccnl 31 marzo 1999), secondo la quale questa viene corrisposta a seguito di valutazione annuale, dopo la verifica dei risultati conseguiti dal titolare della posizione organizzativa in relazione agli obiettivi allo stesso affidati. Pertanto, l’ente procede alla valutazione annuale dei risultati conseguiti ed è ragionevole presumere che i periodi di assenza incidano negativamente su tale aspetto, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti, proprio a causa della lunga durata della assenza per malattia, non siano apprezzabili).

Come si determina l’importo della tredicesima mensilità in caso di dipendenti che sono stati incaricati di posizione organizzativa dal 1° luglio di un anno o di altri dipendenti che, invece, hanno terminato tale incarico sempre dal da 1° luglio, senza un ulteriore conferimento?(Comparto Regioni e autonomie locali)
Per tale problematica, la soluzione deve essere individuata nella specifica ed espressa disciplina dell’articolo 5, comma 6, del Ccnl in data 9 maggio 2006, secondo la quale: “6. Per il personale titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 31 marzo 1999 e dell’art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004, nel caso di conferimento di incarico in corso d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico.”.

(*) Le risposte sono tratte dalle “Raccolte sistematiche degli orientamenti” pubblicate sul sito dell’Agenzia ( www.aranagenzia.it )

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