Personale

Incentivi, l'accordo integrativo può disciplinare anche il riparto delle risorse già accantonate

di Giovanni G.A. Dato

Un ente locale, dopo aver premesso che nel periodo di vigenza del Dlgs n. 163/2006  non era stato adottato il regolamento previsto dall’articolo 93, comma 7-bis, ai fini della ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione e che non risulta approvato nemmeno il regolamento previsto dal vigente articolo 113, comma 3, del Dlgs n. 50/2016, mentre era stato approvato sotto la vigenza della “legge Merloni” il regolamento previsto dall’articolo 18 della legge n. 104/1994, precisa che, nondimeno,nei quadri economici delle opere medio tempore approvate sono state previste le risorse (2%) da destinare all’alimentazione del predetto fondo, poi confluite nel fondo pluriennale vincolato. Ciò precisato, l’ente locale chiede se sia possibile ripartire le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato e non impegnate, rivenienti dal fondo per la progettazione e l’innovazione nel rispetto dei limiti percentuali fissati dall’articolo 93 del Dlgs n. 163/2006; se sia possibile individuare le modalità ed i criteri di riparto mediante adeguamento e modifica del regolamento adottato sotto la vigenza della legge Merloni; infine, se si possa procedere analogamente per ripartire anche gli incentivi ex articolo 113 del Dlgs n. 50/2016, adottando un ulteriore adeguamento al previgente regolamento.
La questione è stata esaminata dalla deliberazione della Corte dei conti, Basilicata, 8 marzo 2017, n. 7/2017/PAR.

L’onnicomprensività della retribuzione
La delibera in esame evidenzia che la disciplina antevigente (articolo 93 del Dlgs n. 163/2006) e quella in vigore (articolo 113 del Dlgs n. 50/2016) demandano al contratto decentrato integrativo, da recepire in apposito regolamento, la definizione dei criteri di riparto dell’80% fondo, prevedendo che il regolamento fissi, altresì, l’aliquota effettiva (in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara) da imputare e destinare al fondo. Tale disciplina è coerente con le previsioni racchiuse nel Testo unico pubblico impiego (Dlgs n. 165/2001) secondo le quali al di fuori della contrattazione (e fatta eccezione per la previsione dell’articolo 40, comma 3-ter, del Dlgs n. 165/2001) non vi è spazio per altre fonti di disciplina del trattamento economico.
Va precisato, inoltre, che il compimento dell’attività da parte del personale “interno” incaricato non fa sorgere il diritto ad un corrispettivo (come accade, invece, per i liberi professionisti “esterni”) in aggiunta alla normale retribuzione, ma solo il diritto a percepire a titolo di incentivo una somma da determinarsi in sede di riparto del fondo. A tal fine appare, altresì, necessario che il progetto sia formalmente approvato e posto a base di gara e che sia stato costituito il fondo, mentre non può qualificarsi l’approvazione del regolamento quale “condizione” (in senso civilistico) della pretesa economica, trattandosi invece di un presupposto in assenza del quale il diritto al corrispettivo non può essere determinato e, conseguentemente, pagato (dovendosi ricordare che il regolamento deve recepire - come un “contenitore” - gli accordi integrativi decentrati, potendosi spendere la potesta regolamentare in via sostitutiva e provvisoria in caso di mancato accordo).
Inoltre, mentre il regolamento può determinare l’effettiva aliquota solo per le opere poste a base d’asta successivamente alla sua adozione, prima di tale momento si può costituire ed alimentare il fondo con l’aliquota stabilita dalla legge (2%).

Il parere
Alla luce di quanto evidenziato, la deliberazione in questione ha chiarito che se il regolamento adottato sotto la vigenza della legge Merloni non aveva recepito alcun accordo integrativo decentrato oggi non appare strumento utilizzabile in quanto distonico rispetto al quadro normativo vigente. Inoltre, la mera approvazione del regolamento che recepisca i criteri di riparto di per sé non fornisce argomenti per l’applicazione retroattiva, in quanto è al contenuto dell’accordo integrativo decentrato che occorre porre riguardo; infatti, e conclusivamente, non è precluso all’accordo integrativo recepito nel regolamento disciplinare anche la ripartizione delle risorse già accantonate fra gli aventi diritto, per le attività espletate prima dell’accordo, purchè in conformità agli altri presupposti di legge.

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