Personale

Contratti integrativi, incrementi orari, mancata assunzione e riposi compensativi

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa
Quali sindacati gli enti devono invitare per la stipula dei contratti integrativi? Con comunicato pubblicato sul proprio sito in data 3 aprile 2017, l'Aran ricorda innanzitutto che il nuovo accertamento effettuato sulla rappresentatività (per il periodo 2016–2018) non dispiega automaticamente alcun effetto sulla determinazione dei soggetti legittimati alla partecipazione alla contrattazione integrativa né su quelli titolari delle prerogative sindacali. Dunque, con riguardo alle organizzazioni sindacali che occorre convocare per la contrattazione integrativa, viene evidenziato che, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti e delle indicazioni contenute nella delibera del comitato direttivo n. 15/2009, ai tavoli della contrattazione integrativa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl relativo al quadriennio normativo - I biennio economico. Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del Ccnl relativo al II biennio economico, viene integrata dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto quest'ultimo contratto, qualora differenti. Conseguentemente, nelle more della sottoscrizione dei prossimi rinnovi contrattuali, occorre fare riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl relativo al quadriennio 2006-2009 nonché a quelle firmatarie del II biennio economico 2008-2009.

Trasformazione rapporti di lavoro part time e capacità assunzionali
Un sindaco ha chiesto alla Corte dei conti della Sicilia se un mero incremento dell'orario di lavoro di dipendenti assunti a tempo indeterminato e part time, non comportante la trasformazione del contratto a tempo pieno, costituisca una nuova assunzione e, come tale, debba essere considerata soggetta ai vincoli e ai limiti posti dalla vigente normativa in materia di assunzioni. Ha, altresì, chiesto se sia possibile «programmare assunzioni, anche mediante incremento dell'orario di lavoro del personale assunto part-time», ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del Dl 78/2015, «utilizzando la capacità assunzionale derivante dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate nel triennio precedente, pur in assenza dell'adozione, negli anni precedenti, di una programmazione del fabbisogno del personale». La Sezione, con deliberazione 68/2017/Par ricorda innanzitutto che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 244/2007 sia limitata alla vera e propria trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, mentre ne rimane esclusa l'ipotesi dell'incremento delle ore lavorative. Un mero aumento orario non integrerebbe, infatti, una nuova assunzione, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva. In merito al secondo quesito, il Collegio ricorda che non è possibile, in assenza di una puntuale programmazione del fabbisogno del personale, utilizzare in alcun modo la capacità assunzionale derivante dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate del triennio precedente; in difetto di programmazione, sarebbe ammissibile procedere alle assunzioni esclusivamente nel limite del contingente corrispondente alla spesa prevista in relazione al personale cessato l'anno precedente.

Concorso non seguito da assunzione
È da escludere la responsabilità di un Comune per l'omessa e/o ritardata assunzione di un vincitore di concorso allorché il reclutamento diventi impossibile causa il sopraggiungere di un blocco del turn over. Questo quanto deciso dalla Corte di cassazione civile, sezione Lavoro, con la sentenza n. 8476/2017, relativamente al giudizio inerente il caso di un vigile urbano assunto dopo quattro anni dalla conclusione della procedura della quale lo stesso era risultato vincitore, in quanto nel frattempo era entrata in vigore l'interdizione per le amministrazioni pubbliche di procedere a nuove assunzioni (legge 289/2002). Secondo la Cassazione, dunque, in virtù della complessa normativa, riferibile a una congiuntura temporanea che richiedeva agli enti di adeguare le proprio politiche di reclutamento a esigenze superiori, l'amministrazione procedente non avrebbe in alcun modo potuto eludere la norma e alla stessa non era imputabile la mancata e/o ritardata assunzione del vincitore.

Fruizione riposo compensativo e ferie
Caso pratico: un dipendente, con orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, per particolari esigenze di servizio presta attività lavorativa di domenica; il lavoratore deve usufruire del recupero compensativo anche se nella settimana successiva usufruisce di un giorno di ferie? L'Aran, con parere Ral_1914_Orientamenti Applicativi del 29 marzo 2017, illustra che la problematica sembra riferirsi a una fattispecie riconducibile alla disciplina prevista dall'articolo 24, comma 1, del Ccnl del 14 settembre 2000. Relativamente alla portata applicativa di tale disciplina, l'Aran precisa che al lavoratore che presta lavoro nel giorno del riposo settimanale spetta un compenso aggiuntivo pari a una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b), del Ccnl del 14 settembre 2000, come sostituito dall'articolo 10 del Ccnl del 9 maggio 2006, commisurato alle ore di lavoro effettivamente prestate. Al lavoratore, inoltre, spetta sempre anche un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa effettivamente resa e tale riposo deve essere fruito entro il termine di 15 giorni dalla prestazione e, comunque, non oltre il bimestre successivo. Quindi, l'ente, necessariamente e anche tempestivamente, deve provvedere sempre a far fruire questi riposi al personale interessato.

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