Personale

Danno erariale per il dirigente che si finge laureato

di Antonio Capitano

Le somme percepite in costanza del rapporto di lavoro avviato sulla base della falsa rappresentazione di un titolo di studio considerato indispensabile all'esercizio delle funzioni dirigenziali costituisce un danno per l'ente pubblico in ragione dell’originaria lesione del sinallagma contrattuale. Questa la conclusione della Corte dei Conti , sezione giurisdizionale per la Campania, con l'articolata sentenza 129/2017.

Il caso
L'oggetto del giudizio riguardava un danno erariale rilevante subìto da un Comune in ragione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali, in mancanza del titolo di studio, per un lungo periodo: da gennaio del 2004 all'agosto del 2015. La Procura ha ravvisato nelle modalità esecutive dell'illecito attribuito dipendente - la falsa autocertificazione del possesso di un titolo di studio necessario a ricoprire l'incarico dirigenziale – gli estremi di un occultamento doloso del danno scoperto dall'amministrazione solo in seguito agli accertamenti amministrativi effettuati dagli uffici di vertice in occasione di un nuovo incarico dirigenziale conferito allo stesso soggetto in seguito alla procedura concorsuale tenutasi a fine 2014. La Corte sottolinea, in via preliminare, come alla retribuzione erogata non potesse che corrispondere una prestazione qualitativamente diversa o inferiore – sotto il profilo dei requisiti professionali e culturali posseduti – rispetto a quella pattuita. In particolare, nel riservare l'esercizio di determinate attività professionali o lo svolgimento di certe funzioni a precisi soggetti, magari iscritti in un albo e sulla base di determinati requisiti culturali, la legge dà una valutazione di rilevanza di carattere tecnico dell'attività da svolgere

Professionalità e laurea
Sul punto il ragionamento si è soffermato sul principio secondo cui più elevata è la qualificazione richiesta per lo svolgimento di determinate attività o funzioni più difficile diventa la possibilità di provare l'utilità delle prestazioni fornite. Nel merito, la difesa dei vertici dell'ente ha affermato comunque l'insussistenza del danno, perché il convenuto aveva dato prova di indubbie capacità professionali. Tuttavia, sottolineano i giudici campani, nell'impiego nella peculiare funzione dirigenziale di responsabile dei sistemi informativi dell'ente il soggetto ha offerto prova di effettivo svolgimento, in termini positivi, delle prestazioni di carattere tecnico per le quali era stato assunto, fermo restando che non era comunque in possesso delle qualità professionali richieste (e indebitamente remunerate) per la funzione svolta. Sulla base di queste premesse, l'azione di responsabilità amministrativa è stata correttamente esercitata dalla Procura, in via principale e diretta, nei confronti del dipendente che, inducendo in errore amministratori e funzionari del Comune circa il possesso del titolo di studio, si è di fatto inserito nel processo causale, costituito dagli atti e provvedimenti amministrativi necessari all'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, che è sfociato nel conferimento e nel rinnovo degli incarichi dirigenziali in questione.

La sentenza 129/2017 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania

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