Personale

Dai vincoli alla delibera, così le regole aggiornate per le assunzioni

di Simone Salvi

Lo scenario normativo attuale, al cui interno gli operatori e i tecnici del settore pubblico si devono districare per verificare il rispetto di condizioni e limiti dettati dal legislatore in materia di pubblico impiego, è complesso e articolato. Il contesto del 2017 è il frutto di un susseguirsi frammentato di regole e disposizioni contenute in più fonti normative con cui il legislatore ha voluto, da un lato, rafforzare il concetto del rigore in tema di pubblico impiego estendendo, tra l’altro, il campo di applicazione del divieto di assunzioni ad una casistica più ampia e, dall’altro, introducendo meccanismi di premialità previsti dal comma 479 della legge 232/2016. Avviare una procedura di reclutamento pubblico assume, pertanto, una crescente complessità, tale da richiedere un approfondito studio anche di normative non strettamente legate al pubblico impiego. Si pensi ad esempio agli obblighi di certificazione dei crediti (articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008, modificato dall’articolo 27 del Dl 66/2014). In sede di definizione dell’istruttoria necessaria per la predisposizione del Programma triennale del fabbisogno di personale, quindi, occorre monitorare con attenzione l’evoluzione che ha avuto la normativa, soprattutto in un contesto, come quello attuale, in cui la frase “(…) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo” è ormai diventata di uso comune, tale da rappresentare, il principale strumento sanzionatorio utilizzato dal legislatore in caso di mancato rispetto di specifici obblighi e/o adempimenti.

Le novità
Anche la legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) presenta diversi passaggi di interesse che impattano direttamente sulla capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni ponendo specifiche limitazioni, graduate in maniera diversa, per quegli enti che:
• non hanno conseguito il saldo obiettivo non negativo (comma 466);
• non hanno conseguito il saldo obiettivo non negativo (comma 466), ma il mancato conseguimento del saldo risulta inferiore al 3% degli  accertamenti  delle entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo (comma 476);
• lo hanno conseguito ma non hanno trasmesso, entro il 31 marzo dell’anno successivo, sulla piattaforma http://pareggiobilancio.mef.gov.it la certificazione dei risultati conseguiti  (comma 470);
• lo hanno conseguito ma hanno trasmesso tardivamente, dopo il 31 marzo ma entro il 30 aprile dell’anno successivo, sulla citata piattaforma, la certificazione dei risultati conseguiti  (comma 470).
L’elemento di novità da cogliere è rappresentato sia dalla diversa graduazione delle limitazione a seconda del tipo di “inadempimento”, sia dall’equiparazione del mancato conseguimento del saldo obiettivo con la mancata trasmissione dei dati al Mef. Assume pertanto importanza strategica la necessità di rispettare scadenze e termini dettati dal legislatore sia per la trasmissione dei dati sulla citata piattaforma (legge 232/2016), che per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato (Dl 113/2016). Un elemento che rafforza l’importanza che il legislatore ha conferito al rispetto di termini e scadenze è rappresentato, ad esempio, dal comunicato del 28 marzo scorso del ministero dell’Interno, relativo alla rilevazione dello stato dell'iter di approvazione del bilancio di previsione dei Comuni.

Sospensione dei termini per i Comuni del Cratere sismico 2016
È opportuno ricordare la deroga prevista per i Comuni rientranti nel Cratere sismico 2016, per i quali il legislatore è intervenuto con il Dl 189/2016, convertito dalla legge 229/2016.
In particolare, l’articolo 44 del citato Dl, oltre a prevedere che i Comuni del cratere sismico:
- non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016;
- ha stabilito, al comma 3, che “a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione.”

Reclutamento pubblico
La fase che assume maggiore criticità e strategicità da parte degli addetti ai lavori è rappresentata dalla predisposizione della proposta di deliberazione dell’organo di governo relativa all’approvazione del Programma triennale del fabbisogno di personale.
In questa fase diventa pertanto di fondamentale importanza, concentrare le attenzioni sui controlli preventivi da porre in essere, tra i quali spicca la verifica dei casi in cui è vietato assumere che generalmente coincide con il mancato rispetto di una specifica disposizione normativa, come riportato di seguito.
• Mancata approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, del Dlgs 198/2006).
• Mancata adozione del Piano delle performance (articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009).  Sul punto, si segnala la deliberazione n. 240/2015 della Corte del conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo.
• Violazione del limite relativo alla spesa del personale. Per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità (articolo 1, commi 557-ter e 557-quater, della legge 296/2006). La spesa del personale deve essere inferiore al valore medio sostenuto nel triennio 2011/2013. Per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità, la disposizione è richiamata nell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 e il vincolo consiste nel fatto che la spesa del personale deve essere inferiore a quella del 2008 (cfr. Corte dei conti, sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2016).
• Mancata rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (articolo 6, comma 6, del Dlgs 165/2001).
• Mancata ricognizione annuale delle eccedenze di personale (articolo 33, comma 2, del Dlgs 165/2001).
• Mancato rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti. In dettaglio, il divieto di assunzione è contenuto nell’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall’articolo 27 del Dl n. 66/2014;
• Mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl n. 113/2016).
• Mancato conseguimento, nell’anno precedente, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710, della legge n. 208/2015. Si veda anche il comma 723). Sul punto è intervenuto nuovamente il legislatore con la legge 232/2016 prevedendo, al comma 476, che quando il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione … di cui al comma 475, lett. e), è applicata  solo  per assunzioni di personale a tempo indeterminato.
• Mancata trasmissione telematica entro il 31 marzo dell’anno successivo, attraverso la piattaforma prevista nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it una certificazione dei  risultati   conseguiti ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo. Il divieto in esame è contenuto nell’articolo 1, comma 470 della legge 232/2016.  Si distinguono due scenari:
1.
mancata trasmissione della citata certificazione entro il 31 marzo dell’anno successivo. In tal caso si applica l’articolo 1, comma 475 che prevede, tra l’altro, alla lett. e), che “nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   compresi   i   rapporti   di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di  stabilizzazione  in  atto (…)”;
2. 
tardiva trasmissione della citata certificazione entro il 30 aprile. In tal caso, a norma del citato comma 470 si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lett. e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

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