Personale

Le sostituzioni tra dirigenti del servizio sanitario non rappresentano svolgimento di funzioni superiori

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione con la sentenza n. 9879, del 19 aprile 2017, ha affermato che la sostituzione di un dirigente sanitario non rappresenta uno svolgimento di mansioni superiori poiché «avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria».

Il contenzioso
La Corte d'Appello, ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato il ricorso di una dirigente di primo livello in una azienda sanitaria locale che dal marzo del 2000 era stata incaricata come responsabile della struttura “Ufficio farmaceutico territoriale”; il ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento della retribuzione di dirigente di struttura complessa. La ricorrente deduceva di aver svolto dal 2002 al 2006 la funzione superiore di responsabile dell'ufficio farmaceutico territoriale dove era incardinata con il primo livello, in via vicaria, essendosi resa vacante la posizione del titolare, ufficio poi ricoperto dalla stessa ricorrente in seguito al superamento di una procedura pubblica di selezione.
La Corte territoriale, aveva respinto la richiesta del dirigente sanitario locale perché aveva ritenuto insussistente il diritto ad ottenere una differenza retributiva per lo svolgimento di funzioni superiori; in particolare i giudici del merito di secondo grado avevano affermato che per la funzione vicaria fosse già prevista dalla contrattazione collettiva un'adeguata remunerazione sotto forma d'indennità.
Avverso la sentenza sfavorevole la dirigente sanitaria è ricorsa in Cassazione.
Nel ricorso in Cassazione la dirigente sanitaria censura, principalmente, la decisione resa dai giudici della Corte di Appello nella parte in cui la stessa non qualifica la fattispecie come sostituzione vicaria di dirigente cessato dal servizio, per la cui copertura l'Asl aveva attivato una procedura pubblica, e, pertanto, non riconosce né il livello superiore né la maggiore retribuzione a esso collegata.

L'analisi della Cassazione
I giudici di legittimità ritengono le motivazioni del dirigente sanitario illegittime. La Corte di Cassazione ritiene di confermare un recente orientamento espresso sull'argomento (sentenza 16299/2015) che in una situazione analoga ha avuto modo di affermare che «...la sostituzione nell'incarico del dirigente medico del SSN ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ.».
Per i giudici di legittimità, infatti, la disciplina della dirigenza medica è caratterizzata da elementi e principi che sono diversi rispetto a quelli previsti dal codice civile. La dirigenza sanitaria, infatti, è collocata in un ruolo unico distinto per profili professionali e in un unico livello, articolato in diverse responsabilità professionali e gestionali. Tale peculiarità, che la distingue da altre figure dirigenziali, trova conferma, con riferimento all'inquadramento, nella norma che sancisce l'espressa inapplicabilità alla fattispecie dell'articolo 2103 del codice civile.
Da ciò deriva che la sostituzione di dirigenti di grado più elevato deve essere ritenuto un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratti di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare della posizione surrogata. L'impiego di un dirigente sanitario a compiti superiori in funzione vicariante, per la Corte di Cassazione, non comporta, da parte del sostituto, la dismissione dei compiti della propria qualifica, ma solo il loro graduale ampliamento fino all'eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa. Di conseguenza si deve affermare la correttezza della sentenza dei giudici della Corte territoriale che hanno escluso la legittimità della pretesa del dirigente sanitario ricorrente, sul presupposto, accertato dallo stesso giudice del merito, che le funzioni di struttura complessa non fossero prevalenti, ossia non fossero svolte con carattere di continuità, frequenza e sistematicità.

La sostituzione per oltre sei mesi dell'incarico
I giudici di legittimità in riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 2041 del codice civile e delle norme contrattuali (articolo 18, comma 7, Ccnl 8/6/2000, quadriennio 1998-2001) richiesta da parte del dirigente sanitario ritengono contraddittoria la motivazione nell'argomento che chi svolga mansioni superiori senza essere retribuito non subisca alcuna diminuzione patrimoniale e che il datore di lavoro che non retribuisca le mansioni superiori non riceva un'utilità.
I giudici di legittimità seguendo il citato orientamento giurisprudenziale sostengono che al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) occorrente per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, essendo l'indennità sostitutiva già corrisposta in base alle reali responsabilità assegnate al dirigente, a prescindere dal livello retributivo a lui spettante.

La sentenza della Corte di cassazione n. 9879/2017

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