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Congedo facoltativo per padri lavoratori fruibile anche nei primi mesi del 2017

di Consuelo Ziggiotto

I “padri lavoratori” possono usufruire del congedo facoltativo anche nei primi mesi dell’anno in corso. Lo ha precisato l’Inps nel messaggio n. 1581 del 10 aprile scorso. Il chiarimento si è reso necessario in quanto la legge di bilancio 2017 si è limitata a confermare la proroga nell’applicazione delle disposizioni che avevano introdotto il congedo obbligatorio per i lavoratori padri, e non già quello facoltativo, fruibile nuovamente a partire dal 2018.

I congedi obbligatori e facoltativi
La legge n. 92 del 28 giugno 2012, meglio nota come legge Fornero, si è incaricata di dare attuazione alla direttiva 18/Ue del Consiglio dell’Unione europea, che invitava gli Stati membri a completare l’azione di parità tra uomini e donne in riferimento alle opportunità sul mercato del lavoro. Il legislatore ha inteso realizzare il contenimento di quello che è l’elemento di maggiore discriminazione tra il lavoro femminile e quello maschile, attraverso l’introduzione di istituti a fruizione obbligatoria in capo al lavoratore neo papà. La legge Fornero però, non si è limitata a introdurre un congedo a fruizione obbligatoria da parte del padre lavoratore, ma ha introdotto anche un congedo a fruizione facoltativa. Nel triennio 2013-2015 i padri lavoratori hanno goduto di un giorno di congedo obbligatorio in relazione alla nascita del figlio e di due giorni di congedo facoltativo. La legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha poi prorogato quanto era stato introdotto in via sperimentale, anche per l’anno 2016, portando a due il numero di giorni di congedo obbligatorio e confermando in due i giorni di congedo facoltativo. La legge di bilancio 2017, infine, ha prorogato per l’anno in corso il solo congedo a fruizione obbligatoria nella misura di due giorni. Solo dal 2018 sarà nuovamente possibile fruire di un giorno di congedo facoltativo, mentre i giorni a fruizione obbligatoria diventeranno quattro.

Riflessi sul pubblico impiego
Come noto, gli istituti introdotti dalla legge Fornero non sono fruibili dai padri dipendenti pubblici, attesa la mancata armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti della pubblica amministrazione prevista dall’articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 92/2012. Tuttavia, alla luce della disciplina dei congedi in esame, introdotta dal decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012, il pubblico impiego non può ignorare la modalità con la quale viene esercitato questo diritto da parte dei padri lavoratori privati.
Nel declinare le modalità di fruizione dei congedi, sia la legge che il decreto ministeriale precisano che, mentre i giorni di congedo obbligatorio del padre vanno ad aggiungersi ai giorni di congedo obbligatorio della madre, quelli a fruizione facoltativa del padre, sono in sostituzione a quelli della madre. Come a dire che il congedo di maternità della mamma lavoratrice pubblica può essere modificato, nella sua durata, dalla fruizione dei giorni di congedo facoltativo da parte del padre lavoratore privato. L’articolo 1 del Dm precisa che “la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, è infatti condizionata alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre”.
Per completare il quadro è necessario aggiungere che il lavoratore padre ha diritto di fruire dei giorni di congedo sia esso obbligatorio, che facoltativo, entro il quinto mese di vita del figlio, nel rispetto del termine di preavviso di quindici giorni.
Rimane un dubbio circa i riflessi che la fruizione di un giorno di congedo facoltativo ha, nell’ipotesi in cui venga fruito dal padre dopo il compimento del terzo mese di vita del bambino. Quando cioè si è presumibilmente all’interno del congedo parentale della madre. La norma prevede solo un termine anticipato del congedo di maternità ove sia fruito il congedo facoltativo del padre, non disciplinando l’ipotesi in cui, pur nel rispetto del termine di preavviso, il padre goda di un giorno di congedo facoltativo, ma al di fuori del congedo di maternità della madre. In mancanza di un’espressa previsione in questo senso, ci si chiede se i giorni di congedo facoltativo fruiti dal padre debbano incidere anche sul computo del congedo parentale della madre. Non può trascurarsi quanto sopra precisato, atteso che il messaggio Inps chiarisce che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito anche nei primi mesi del 2017, entro il consueto termine dei cinque mesi dalla nascita o dall’adozione e affidamento avvenuti nel 2016.

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