Personale

Bonus bebé, buoni pasto, rientro anticipato dalla malattia e condotte extralavorative

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Premio per nascita o adozione di minore
Quali istruzioni dare al dipendente che si rivolge all'ufficio personale per avere chiarimenti sulle modalità di ottenimento del bonus per la nascita di un figlio?
L'Inps, con la circolare n. 78/2017, ricorda che con le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017 sono state impartite le prime indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 232/2016, che dispone che «A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione». Pertanto, l'Istituto ha comunicato che, a partire dal 4 maggio 2017, sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica secondo le modalità indicate nella circolare medesima. Per quanto non espressamente indicato, l'Inps fa rinvio alle istruzioni contenute nelle citate circolari n. 39/2017 e n. 61/2017.

Nessun recupero sui buoni pasto erogati in eccesso
Il Tar Lazio – sezione III quater – con sentenza n. 3988/2017, ha nuovamente chiarito che la struttura e funzione dei buoni pasto esclude ogni forma di «monetizzazione indennizzante», in quanto i dipendenti percepiscono benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni pasto nel periodo di riferimento.
Il caso specifico era relativo al ricorso di alcuni dipendenti della Cri per l'annullamento del provvedimento emesso dall'amministrazione volto al recupero delle somme erogate, in misura superiore al valore effettivamente spettante ai lavoratori, a titolo di buono pasto. Nello specifico è stato affermato che «La struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita del servizio mensa presso la sede di lavoro esclude «ogni forma di monetizzazione indennizzante» (si veda così, testualmente, l'accordo quadro del 31 ottobre 2003). «Infatti, a prescindere dalla natura assistenziale o retributiva dell'istituto in questione, è decisivo rimarcare che, nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento, e che, pertanto, si tratta di benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento».

Chiarimenti in tema di malattia
L'Inps, con la circolare n. 79/2017, comunica che nel caso di una guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.
La rettifica rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.

Licenziamento disciplinare per comportamenti extralavorativi
Un'eventuale condotta illecita, anche extralavorativa, tenuta dal dipendente subordinato, può comportare la sanzione espulsiva, se presenti caratteri di gravità, che debbono essere apprezzati, tra l'altro, in relazione alla natura dell'attività svolta dall'impresa datrice di lavoro e all'attività in cui s'inserisce la prestazione resa dal lavoratore.
Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione – civile, sezione Lavoro – con la sentenza n. 8132 /2017, relativamente al giudizio di legittimità di un licenziamento disciplinare irrogato a un lavoratore, arrestato in possesso di circa cinquecento grammi di hashish, fatto per il quale aveva patteggiato la pena in sede penale. Viene, infatti, affermato che anche una condotta illecita, estranea all'esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere un rilievo disciplinare, poiché il lavoratore è assoggettato non solo all'obbligo di rendere la prestazione, bensì anche all' obbligazione accessoria di tenere un comportamento extralavorativo che sia tale da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro né la fiducia che, in diversa misura e in diversa forma, lega le parti del rapporto di durata.

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