Personale

Il lavoro straordinario per attività urgenti può essere autorizzato anche oralmente

di Paola Rossi

La Città Metropolitana del Comune di Roma ha ereditato dalla Provincia l’obbligo di pagare gli straordinari degli addetti alla vigilanza che avevano svolto l’attività oltre il normale orario di lavoro, ma senza preventiva autorizzazione scritta. La Corte di cassazione con la sentenza n. 12360/2017 depositata ieri ha, infatti, rigettato il ricorso originariamente proposto dalla Provincia contro la corresponsione di cifre che si ritenevano assorbite da altre forme retributive e la cui autorizzazione risultava nulla.

L’autorizzazione
L'amministrazione della Provincia di Roma - secondo i giudici di merito - doveva pagare gli straordinari, controllati dal caposervizio, anche in assenza di autorizzazione scritta, per la particolarità delle mansioni svolte dai lavoratori addetti alla vigilanza e tenuti a intervenire anche in emergenza. La Provincia aveva, infatti, impugnato i decreti che le ordivano il pagamento del compenso straordinario. L’ente lamentava l’illegititmità dell’iter di autorizzazione allo svolgimento di attività oltre l’orario di lavoro, in quanto non risultava per tabula, ma dal visto successivo del caposervizio. Inoltre, la Provincia affermava che la corresponsione dell’indennità di turno e del compenso per lavoro straordinario costituivano un’ingiustificata duplicazione retributiva in relazione alla medesima attività lavorativa, che non era appunto straordinaria, ma solo frutto della turnazione nel comparto. La Corte di appello ha chiarito che l’indennità di turno non può comunque remunerare il lavoro oltre l’orario normale, ma ricompensa il disagio del turno solo in relazione alle ore di lavoro ordinario. Non vi è quindi alcuna duplicazione o incompatibilità tra indennità di turno e compenso straordinario.
Le norme, invocate dalla ricorrente, del Ccnl comparto Regioni e autonomie locali non hanno evitato il rigetto del ricorso.

La remunerazione
La parte pubblica ricorrente sosteneva, infine, che le norme contrattuali prevedessero come legittimo solo il lavoro straordinario autorizzato dal dirigente responsabile in via preventiva e in forma scritta. In primis, la Cassazione non ravvisa alcun errore dei giudici di merito i quali - data la peculiarità di emergenza e urgenza dell’attività svolta dalle guardie provinciali - hanno ritenuto sufficiente l’oralità del comando a svolgere lo straordinario in situazioni contingenti e non preventivabili. Il fatto, poi, che il tipo di lavoro imponesse la turnazione per la piena copertura del servizio da svolgere, non può escludere a priori la prestazione di lavoro straordinaria, come sosteneva la Provinca e ora la Città metropolitana. La Cassazione, infatti, risponde che l’articolo 38 del Ccnl non fa altro che definire le prestazioni di lavoro straordinario come l’attività mirata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e che pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo e della copertura dell’orario di lavoro.

La sentenza della Corte di cassazione n. 12360/2017

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