Personale

Danno erariale per il comandante di polizia municipale che si laurea dopo l'assunzione

di Giuseppe Nucci

L'assunzione di un dipendente pubblico privo della prevista laurea specialistica determina un danno erariale che permane anche se tale titolo di studio viene comunque conseguito dopo soli pochi mesi.
Sono questi i principi affermati dalla sentenza n. 175 del 17 maggio 2017 della Corte dei conti, sezione per la Campania.

L'assunzione del Comandante
A seguito di un esposto emergeva che il Comandante della polizia municipale di un Comune era stato assunto irregolarmente perché in possesso della sola laurea breve mentre per la categoria D3, in cui era stato inquadrato, era necessaria quella specialistica che aveva invece conseguito dopo circa 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Per tale ragione la Procura erariale rilevava un danno erariale costituito dalle retribuzioni pagate, pari a 56.086,42 €, di cui riteneva responsabili il Sindaco e gli assessori per la deliberazione assunta nonché il segretario comunale quale partecipe alla deliberazione e sottoscrittore del contratto e il Ragioniere.
Ad eccezione di quest'ultimo, all'esito del processo i convenuti venivano condannati dal Giudice contabile.

Le responsabilità dei partecipanti alla deliberazione
Il Collegio rilevava innanzitutto che tutti i partecipi alla deliberazione di Giunta relativa all'assunzione avrebbero potuto e dovuto rilevare il motivo ostativo costituito dalla mancanza del diploma di laurea, differenziando però la posizione del Sindaco – che aveva nella sua proposta affermato l'idoneità del candidato in relazione al curriculum posseduto (con ciò facendo presumere che lo avesse letto!) - da quella degli Assessori che avevano quindi rivestito un ruolo più marginale.
Al Segretario comunale, garante dell'azione amministrativa e soggetto responsabile ex articolo 49 Tuel, veniva attribuita invece una condotta gravemente negligente per l'acritica valutazione dei presupposti di fatto, posto che la prima operazione da compiere nell'inquadramento del dipendente neo assunto sarebbe dovuta essere quella della verifica del possesso del necessario titolo di studio.
Infine, in merito alla posizione del Responsabile di ragioneria, la Sezione accoglieva la ricostruzione difensiva, confermando la sua estraneità all'addebito contestato, per non aver reso alcun parere tecnico nella delibera, ma il solo parere di regolarità contabile di sua spettanza riguardante l'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario, la giusta imputazione al bilancio, la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento, l'osservanza delle norme fiscali e ogni altra valutazione riferita ai soli aspetti contabili – economici e finanziari del procedimento formativo dell'atto, coerentemente con la circolare del ministero dell'Interno 1° ottobre 1997 n. FL 25/97, che chiarisce: “esula pertanto dall'attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell'ente”.

Il danno
Passando alla sussistenza del danno, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, oltre che contabile, secondo la quale gli emolumenti corrisposti integrano un pregiudizio per l'ente pubblico consistente nella lesione del sinallagma contrattuale, atteso che alla retribuzione erogata non poteva che corrispondere una prestazione qualitativamente diversa o inferiore – sotto il profilo dei requisiti professionali e culturali posseduti – rispetto a quella pattuita. Tra l'altro, l'assenza della laurea specialistica all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, anche se conseguita pochi mesi dopo, rende l'atto di assunzione geneticamente viziato perché lede la par condicio tra i candidati, la certezza dei rapporti e la trasparenza dell'amministrazione nelle procedure selettive. Nella concreta quantificazione del danno il Collegio ha ritenuto, tuttavia, di considerare i vantaggi conseguiti dall'amministrazione danneggiata, ai sensi dell'articolo 1 bis della legge n. 20/1994, dall'apporto lavorativo di fatto prestato dal Comandante - al quale, peraltro, non sono mai stati contestati disservizi, ritardi o inadempimenti contrattuali - determinandoli equitativamente, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, in 31.086 euro.

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